Condominio

Decreto ingiuntivo: la proroga della prima udienza non rimette nei termini

Il differimento non sana le decadenze già avvenute come il diritto di chiamare in causa e di spiegare domande riconvenzionali

di Giampaolo Piagnerelli

La C assazione - con l'ordinanza n. 2394/20 - ha chiarito che qualora il difensore della parte convenuta sia stato cancellato dall'Albo e il giudice abbia differito la prima udienza di comparizione ex articolo 168 cpc e tale provvedimento sia giunto dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 166 cpc per la costituzione del convenuto, tale differimento non rimette in termine il convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione (decadenza dal chiamare in causa e dallo spiegare domande riconvenzionali).

Le conseguenze
Di conseguenza restano ferme le decadenze maturate nei suoi confronti. Alla luce di ciò i Supremi giudici hanno precisato il seguente principio di diritto: «nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell'articolo 168 bis comma 5, c.p.c., intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all'articolo 166 cpc per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già matutare a suo carico ai sensi dell'articolo 167 cpc».

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