Condominio

Niente indennizzo al condomino per l’impalcatura che preclude l'accesso al box

Nessun diritto possono vantare i condòmini verso il condominio per l’indisponibilità della propria autorimessa se i lavori si fanno in un tempo ragionevole

di Giovanni Iaria

È abbastanza frequente che l'installazione delle impalcature per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'edificio condominiale preclude ai condòmini l'utilizzo di alcune parti di proprietà esclusiva, come i box auto.
In questi casi, il condòmino può chiedere un indennizzo al condominio per il pregiudizio derivante dalla riduzione dell'uso e godimento del box auto?

Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Parma (Giudice Marco Vittoria), con la sentenza n. 1671/2019, pubblicata il 13 dicembre 2019 .

La lite
Due condòmini, proprietari di una autorimessa sita all'interno di un edificio condominiale, citavano, innanzi al Giudice di Pace, il condominio, per vedersi riconoscere il diritto ad un indennizzo per la preclusione dell'utilizzo del box auto di loro esclusiva proprietà a causa dell'installazione di impalcature poste, a ridosso del box, per l'esecuzione di alcuni lavori di consolidamento statico dell'edificio condominiale.

La «normale tollerabilità»
La domanda veniva rigettata in primo grado dal Giudice di Pace e il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'appello promosso dai due condòmini avverso la decisione di primo grado, nel rigettarlo, confermava la decisione del primo Giudice, osservando che il legislatore quando è intervenuto a modificare il regime di disciplina del condominio, ha volontariamente tralasciato di legiferare sulla riduzione temporanea del valore d'uso e di godimento di un bene a seguito di opere comuni necessarie per il consolidamento dell'edificio condominiale, ritenendo, in questi casi, sufficiente a governare il rischio, la disciplina dei rapporti di vicinato tra proprietà contrapposte, nonché quanto sancito dall'articolo 844 del codice civile, applicabile, anche ai rapporti condominiali, con il criterio della normale tollerabilità per definire il punto di equilibrio per il bilanciamento degli interessi contrapposti e il criterio dell'utilità, per una corretta redistribuzione degli oneri economici che derivano dall'esecuzione delle opere deliberate.

Il tempo ragionevole per i lavori
Secondo il Tribunale Parmense, nessun diritto possono vantare i condòmini verso il condominio per l'indisponibilità della propria autorimessa o altro bene di proprietà esclusiva, nel caso in cui l'esecuzione dei lavori avvenga in un tempo ragionevolmente contenuto, non determinando, così, una variazione dell'assetto dei limiti della proprietà già previsti dal legislatore, che giustifichi il diritto ad indennizzo, né tantomeno ad un risarcimento e, nel caso esaminato, pur avendo l'attività svolta dal condominio precluso ai condòmini l'accesso alla loro autorimessa, non aveva superato il limite della normale tollerabilità, anche perché, non vi era, per esempio, alcuna evidenza che il ponteggio si potesse montare in altro luogo senza aggravio per il condominio.

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