Condominio

Per annullare la delibera non basta far valere 4 euro in più o in meno

Litigare per pochi soldi non costituisce un “interesse ad agire” per chiedere l’invalidità della delibera assembleare del condominio

di Luana Tagliolini

Un condomino aveva impugnato innanzi al Tribunale di Roma alcune delibere tra le quali quella con cui l'assemblea aveva approvato - con la maggioranza di cui all'articolo 1136 comma 2 codice civile (maggioranza di partecipanti all'assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio) e non all'unanimità dei partecipanti al condominio - di ripartire tra i condomini il compenso per il tecnico incaricato alla redazione delle nuove tabelle millesimali in funzione delle unità immobiliari possedute e non in base ai millesimi di proprietà generale.
Chiedeva, quindi, che la delibera venisse dichiarata nulla.

La quota pro capite
Il condominio contestava quanto sostenuto da parte attrice e, per quel che qui interessa, riteneva corretta la decisione di addebitare tali spese rapportandole al prezzo unitario delle singole tipologie di unità immobiliari da periziare - e non in base ai millesimi di proprietà - non avendo il tecnico incaricato indicato il prezzo complessivo a corpo bensì prezzi unitari a seconda della tipologia delle unità immobiliari da esaminare adottando dunque un criterio di determinazione del corrispettivo rapportato alla prestazione professionale da rendere.

Per il condominio si trattava di un criterio stabilito dal tecnico estraneo ai principi di cui all'articolo 1123 codice civile per cui la spesa non era ripartibile in base ai millesimi di proprietà generale e, in ogni caso, l’attore non aveva alcun interesse ad agire in quanto la quota di sua competenza, calcolata secondo il criterio del perito, differiva da quella calcola in base ai millesimi di proprietà di soli quattro euro, circostanza questa che non giustificava il ricorso all'autorità giudiziaria.

La sentenza
Il Tribunale di Roma (sentenza 16919/2019) rigettava la domanda dell'attore e, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadiva che il condomino che intenda proporre l'impugnativa di una delibera nulla - come nel caso – per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve dimostrare di avervi interesse, concreto ed attuale, «che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale» (Cassazione, sentenza n. 7128/2017; Cassazione sentenza n. 15377/2000).

Per il Giudice ta le interesse non sussisteva considerato che non era oggetto di contestazione la circostanza che, sulla base del criterio di ripartizione adottato dall'assemblea, l'attore era gravato di una spesa maggiore di quella che avrebbe pagato applicando il criterio millesimale ma bensì la differenza tra i due importi che, essendo pari a quattro euro, non causava un “mutamento sostanziale della sua posizione patrimoniale” e, pertanto, non costituiva un interesse meritevole di tutela da giustificare il ricorso all'autorità giudiziaria (Tribunale di Roma, sentenza n. 16919/2019).

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