Condominio

Il piccolo errore del progettista beneficia della «tenuità del fatto»: sanzione di 200 €

di Giampaolo Piagnerelli - Quotidiano del Sole 24 Ore - Diritto

Il progettista e direttore dei lavori che abbia attestato falsamente la conformità di opere edilizie al progetto approvato, può beneficiare della particolare tenuità del fatto. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 3461/20 .

La multa
Nei precedente grado di appello, infatti, il professionista aveva ricevuto una condanna di 200 euro di multa.

I Supremi giudici hanno richiamato quanto disposto dalla Corte d'appello che ha disatteso la richiesta di esclusione della punibilità in considerazione del ruolo non meramente esecutivo ma, anche certificativo, del progettista e direttore dei lavori.

Cosa dice la Cassazione
Secondo la Corte si tratta di motivazione illogica, fondata sulla impropria valorizzazione di un elemento costitutivo della fattispecie, come tale di per sé inidoneo a consentire di escludere l'esiguità del danno o del pericolo derivato dalla condotta, e soprattutto, priva della necessaria considerazione globale della vicenda e della personalità dell'imputato, non essendo state considerate la modestia delle difformità riscontrate; il loro pressoché immediato accertamento da parte degli organi comunali; l'assenza di precedenti condanne; la considerazione di scarsa gravità del fatto compiuta dalla stessa Corte d'appello, che ha inflitto all'imputato la sola pena pecuniaria, tra l'altro in misura prossima al minimo.

In conclusione la sentenza deve essere annullata limitatamente alla configurabilità della causa di non punibilità ex articolo 131-bis del codice penale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

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