Condominio

Rumori, sulle liti decide il Giudice di Pace

di Eugenia Parisi

Una vicenda risolta dal Tribunale di Milano è nata quando una signora ha chiesto il ristoro dei danni patrimoniali e non derivati da lamentate immissioni sonore, provenienti dall'uso dell'impianto di scarico di altro condomino; la sentenza n. 1034/2019 – statuendo sulla fattispecie – ha decretato la propria incompetenza per materia a decidere nel merito.

Infatti, solo allorché il convenuto eserciti un'attività di tipo produttivo che provoca le immissioni, la domanda in base all’articolo 844 del Codice civile è di competenza del Tribunale, quand'anche in ambito condominiale; diversamente, qualora la controversia abbia riguardo rapporti tra vicini, proprietari o detentori d'immobili adibiti a civile abitazione – sia fra condomini di uno stesso edificio, sia fra proprietari in stabili diversi – l'articolo 7 comma 3 n. 3 del codice di procedura civile attribuisce la competenza al Giudice di Pace, qualunque sia il valore della causa: quaest'ultimo ufficio, quindi, si occuperà sia dell'azione inibitoria, sia dell'azione di risarcimento del danno (Cassazione Civile n. 7330/2015).

Quando è competente il Tribunale
Sussiste, invece, la competenza del Tribunale nel caso in cui l'azione promossa, seppur come nel caso sopra indicato, si basi sulla violazione del regolamento condominiale di natura contrattuale, che vieti alcune attività moleste per la quiete e la tranquillità degli altri condomini; in detta ipotesi, quindi, non sarà necessario stabilire se le immissioni sono intollerabili, bensì se l'attività espletata sia quella vietata dal regolamento, che può imporre limiti di godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelli stabiliti dalla disciplina sulla proprità fondiaria, ove è collocato l'articolo 844 del codice civile.

In tal caso - come sottolineato anche dall'Ordinanza della Cassazione Civile n. 22730 del 28 settembre 2017 - secondo cui, in tema d'immissioni intollerabili, se la domanda mira ad ottenere la valutazione della normale tollerabilità delle esalazioni, dei rumori o degli scuotimenti vari, la competenza per materia è del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 7 del codice di procedura civile, qualunque sia il valore economico della causa; invece, se la domanda mira a far valere (anche) il rispetto di una clausola del regolamento condominiale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione della norma civilistica, con conseguente competenza per materia del tribunale.

Posto che, nel caso sottoposto all'esame, si trattava di lamentate immissioni rumorose tra condòmini, in assenza di alcun richiamo al regolamento, il giudice togato ha dovuto dichiarare la propria incompetenza in favore di quello onorario di pace.

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