Condominio

Il montascale serve a superare le difficoltà non solo per i portatori di handicap

di Selene Pascasi

La normativa speciale sull'eliminazione delle barriere architettoniche non è tesa ad agevolare solo i portatori di handicap ma chiunque si trovi in condizioni fisiche disagiate che comportino limitazioni nei movimenti consentiti alla generalità delle persone.

Ne sono destinatari, quindi, anche gli ultrasessantacinquenni con serie difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni normali per quell'età.

Lo scrive il Tribunale di Taranto con sentenza n. 1580 del 12 giugno 2019.

Pedana mobile contestata
Sono due coniugi ad aprire la controversia: vista la precarietà di salute, si erano visti costretti ad installare lungo la ringhiera del vano scala dello stabile dove risiedevano, un dispositivo meccanico di risalita costituito da una pedana mobile.

Ma l'intervento veniva contestato dai titolari degli appartamenti del primo piano che, con azione possessoria, lamentavano la lesione o turbativa del possesso all'uso delle scale e chiedevano la rimozione della pedana e il ripristino dello stato dei luoghi.

Pretesa accolta dal giudice in sede cautelare e subito bloccata dal ricorso d'urgenza della coppia che, invece, si chiude con esito favorevole: sospensione dell'esecutività dell'ordine di ripristino e concessione di due mesi di tempo per avviare la causa di merito.

In quella sede, i coniugi insistono perché si riconosca il diritto di mantenere il dispositivo mentre i condòmini denunciano l'avvenuta parziale ablazione del bene comune con connessa compromissione del pari uso. Tentativo difensivo bocciato e accoglimento della domanda promossa dagli anziani.

A proprie spese
Il comproprietario disabile può, spiega il giudice, realizzare a proprie spese le opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche che comprimano irrimediabilmente il suo diritto alla salute e alla libertà di locomozione.

A consentirlo è anche la legge: l'articolo 2, comma 2, della legge 13/1989 (trasfuso nell'articolo 78 del Dpr 380/2001) permette sia al portatore di handicap (e per estensione agli invalidi civili) che ai soggetti con difficoltà di deambulazione e agli anziani non affetti da menomazioni motorie ma in minorate condizioni fisiche, di installare a proprie spese alcune opere (quali servo scala o strutture mobili facilmente rimovibili) idonee a facilitare l'accesso.

Le disabilità
E non c'era alcun dubbio che i due rientrassero nella platea dei meritevoli di tutela laddove la documentazione sanitaria prodotta e allegata provava uno stato di invalidità totale della signora – con impossibilità di deambulare senza l'aiuto costante di un accompagnatore costante – e un'invalidità dell'uomo pari all'80% e legata a problemi destinati a peggiorare con il passare del tempo.

Andava, quindi, condiviso, l'orientamento già affermato in giurisprudenza per cui la normativa speciale di tutela circa l'eliminazione delle barriere architettoniche deve ritenersi intesa ad agevolare non solo i portatori di handicap ma, in generale, tutti coloro che si trovino in condizioni fisiche disagiate a causa delle quali subiscano limitazione nei movimenti normalmente consentiti alla generalità delle persone.

isciplina applicabile, allora, anche agli ultrasessantacinquenni che versino in condizioni fisiche fragili e abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni tipiche della loro età (Tribunale di Termini Imerese, 22 dicembre 2008). Impostazione valida, a maggior ragione, per i portatori di disabilità certificate (Corte di cassazione 7938/2017) dovendosi interpretare la nozione di disabilità in senso ampio grazie alla nuova dimensione del diritto alla salute: non semplice assenza di malattia ma stato di completo benessere psicofisico.

Viene consacrato, così, il diritto della coppia di mantenere in funzione un impianto senza il quale non potrebbero, senza rischiare, né entrare né uscire da un'abitazione collocata al secondo piano di uno stabile privo di ascensore.

Quel montascale, in sostanza, non era una semplice facilitazione ma una vera e propria eliminazione di barriera architettonica. E se sul diritto di proprietà dei condòmini prevaleva il diritto primario, inalienabile e incomprimibile alla salute dei coniugi, andava convalidata la facoltà di conservare un dispositivo essenziale.

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