Condominio

Recupero crediti, non basta la delibera: occorre il riparto

di Rosario Dolce

Legittimo opporsi al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal Condominio se la somma pretesa in pagamento, anche se fondata su delibera assembleare, non sia giustificata dalla produzione del piano di riparto della spesa (Corte di Cassazione Ordinanza del 17 dicembre 2019 n. 33437).

Il fatto
Succedeva che il predetto partecipante al condominio contestava il decreto ingiuntivo notificatogli, avanti al giudice di pace, poiché affermava che non fosse stato prodotto il piano di riparto della spesa di cui alla delibera approvata.
Il decidente di primo grado gli dava torto e annullava il provvedimento monitorio, ritenendo sufficiente la delibera contenuta nel verbale assembleare.

Esiti dei giudizi alterni
Il condòmino sollevava impugnazione avanti al tribunale, il quale ribaltava l'esito del giudizio e affermava che non vi fosse prova del credito vantato dalla compagine (ndr, La documentazione prodotta dal Condominio non conteneva il quadro incassi e spese, di cui al punto 2 della delibera condominiale in data 8 aprile 2011)
Il Condominio, a tal punto, ricorre in Cassazione per contestare la violazione o falsa applicazione degli articoli 1123 e 1135 Codice civile in relazione all'art. 360, n. 3 Codice procedura civile.

Il provvedimento
Con l'Ordinanza in commento, il giudice di legittimità però ne censura la condotta (del condominio ricorrente).
La Sentenza impugnata non sarebbe, infatti, in contrasto con i principi espressi, più volta, dalla stessa giurisprudenza: per cui la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio.

Il valore della delibera
Seppur è vero che il verbale assembleare in seno al quale viene stabilita l'approvazione della spesa costituisce, di per sé, prova l'esistenza di tale credito - legittimando non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga (tra le tante, Cassazione civile 09/12/2005, n. 27292) – nella fattispecie manca il piano di riparto della/e spesa/e.

Il piano di riparto della spesa
Il Tribunale aveva correttamente osservato – a detta dei giudici di legittimità - che la delibera assembleare si limitava ad approvare il punto dell'ordine del giorno riguardante il quadro incassi/spese, il quale, tuttavia, non era stato prodotto né a corredo del ricorso monitorio né successivamente. Tale circostanza, in buona sostanza, escluderebbe la prova del credito azionato da parte del Condominio opposto.

Le ricevute di pagamento
La parte finale del provvedimento risulta, però, equivoca (probabilmente, poiché eccessivamente stringata) laddove afferma che le ricevute di pagamento del condòmino opponente non sono state ritenute idonee a fornire la prova del credito azionato nel giudizio di opposizione.

In tal senso, è stata richiamata la Sentenza Cassazione civile 29/03/2001, n. 4638, la cui massima, tuttavia, precisa quanto appresso: per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta qualsiasi documento proveniente dal debitore o dal terzo, che abbia intrinseca legalità e sia idoneo a dimostrare il diritto fatto valere; pertanto, l'amministratore condominiale può chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo per i contributi dovuti dai condomini anche in base alle «ricevute» di pagamento mensili, ma in questo caso non può ottenere la clausola di immediata esecutività ex art. 63 Disposizione di attuazione Codice civile. per la quale è necessaria l'allegazione dello stato di ripartizione della spesa approvata dall'assemblea).

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