Condominio

La canna fumaria illegittima si rimuove solo chiamando in causa tutti i condòmini

di Eugenia Parisi


Canna fumaria che viola le distanze legali: per rimuoverla dal condominio è necessario chiamare in giudizio tutti i comproprietari dell'immobile.

La vicend aparte da un condominio che chiamava in causa un proprietario residente nel condominio confinante, per chiedere che quest'ultimo rimuovesse le opere d'innalzamento della tubazione della propria canna fumaria, poste illecitamente lungo il muro perimetrale di esso attore.

Espletata la CTU, il Tribunale accertava che la canna fumaria era stata effettivamente collocata in violazione delle norme sulle distanze e sulle vedute di cui agli articoli 890 e 907 cod. civ, e ne ordinava, quindi, la rimozione, provocando il conseguente procedimento d'impugnazione del convenuto, deciso dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 4656/2019.

I giudici di secondo grado hanno verificato che l'allora convenuto aveva - sin dalla sua costituzione nel primo giudizio - segnalato l'improcedibilità dell'azione del condominio per non avere avviato la stessa anche nei confronti del litisconsorte comproprietario del bene a servizio del quale la canna fumaria era stata installata.

Del resto, in ordine alla domanda con la quale, nei confronti di più convenuti che vantano diritti reali su una determinata opera - nella specie, una canna fumaria -, si chiede la demolizione dell'opera stessa, per violazione delle norme sui rapporti di vicinato, i convenuti medesimi si pongono tutti nella veste di litisconsorti necessari, stante l'inscindibilità ed indivisibilità dell'obbligazione dedotta (Cass. n. 1760/1976); inoltre, in tema d'azioni a tutela delle distanze legali, sono contraddittori necessari tutti i comproprietari pro indiviso dell'immobile confinante, quando ne sia chiesta la demolizione o il ripristino.

Inoltre, tra i comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario passivo quando sia domandata nei loro confronti la condanna ad un “fare” (Cass. n. 10208/2011); infine, nel giudizio promosso per conseguire la rimozione di una costruzione illegittimamente realizzata in un'unità immobiliare in danno delle parti comuni di un edificio condominiale, sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari di tale unità, indipendentemente dal fatto che solo uno od alcuno di essi ne siano stati gli autori materiali (Cass. Ord. n.4685/2018).

Nel caso in questione è stato dimostrato - tramite il rogito d'acquisto prodotto in atti dall'appellante - che l'immobile al quale accedeva la canna fumaria di cui si chiedeva la rimozione, non era solo di proprietà del convenuto, ma anche della moglie, da considerarsi quindi litisconsorte necessaria; non essendo però, in corso di causa, mai stato integrato il contraddittorio anche a quest'ultima, ne è stato dichiarato il difetto, con contestuale remissione del procedimento al primo giudice e condanna alle spese legali a carico del condominio.

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