Condominio

L’apertura nel recinto non basta per creare una servitù di passaggio

di Andrea Magagnoli

Non è sufficiente un varco in una recinzione per sostenere di essere in presenza di una servitù di passaggio: lo afferma la Corte di cassazione con l' ordinanza n.31305/2019 depositata il giorno 29/11/2019.

Il riconoscimento
Il caso di specie trae origine dalla richiesta dei ricorrenti di ottenere il riconoscimento di una servitù di passaggio nei confronti di un altro fondo confinante con quello di loro proprietà.

Il tribunale in primo grado riteneva la loro pretesa fondata accogliendo l' istanza e riconoscendo l' esistenza di una vera e propria servitù tra i due fondi; tuttavia il procedimento proseguiva in appello ove i giudici rigettavano la domanda, ad avviso dei giudici della corte di appello infatti nessun rapporto di servitù poteva essere ritenuto sussistente tra i due fondi che restavano autonomi tra loro.

Tuttavia il procedimento proseguiva in Cassazione: ad avviso dei ricorrenti, infatti la sentenza di secondo grado era del tutto illegittima dato che nel caso di specie era perfettamente rilevabile un vera e propria servitù.

A tale conclusione si poteva facilmente giungere sulla base della considerazione che il fondo servente era di continuo fatto oggetto di un transito di cose e persone proveniente da altre sedi.

Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso da parte dei giudici della Corte suprema.

L' oggetto del contendere era costituito dall' esistenza di una servitù di passaggio da un fondo all altro; ma di che cosa si tratta?

La servitù
La servitù di passaggio appartiene al novero dei diritti reali previsti dal Codice civile ed in particolare si estrinseca in un rapporto esistente tra due fondi ai sensi del quale è imposto un onere su di un fondo a favore dell' altro che può manifestarsi in una servitù di passaggio consistente nell' obbligo per il titolare del fondo servente di consentire il transito sulla sua proprietà di cose e persone a favore dell'altro fondo denominato dominante.

Pertanto la questione più volte presentatasi all' esame dei giudici della Corte suprema di cassazione trova una precisa risoluzione nella sentenza qui in commento.

I giudici della corte suprema infatti hanno sempre con giurisprudenza uniforme e costante individuato un ben preciso criterio per accertare la presenza o meno di una servitù di un fondo a favore di un altro.

I requisiti
Sul punto, infatti non viene ritenuto sufficiente la presenza di un utilizzo diffuso di un fondo da parte della collettività stanziata in un determinato ambito territoriale ma diviene necessario un ulteriore elemento costituito dalla presenza di un dato oggettivo che consenta di ritenere che un fondo sia servente rispetto ad un altro.

Infatti nonostante il passaggio continuo sul fondo servente non esistevano elementi che potessero far ritenere che tale passaggio fosse strumentale ad una facilitazione dell' utilizzo del fondo pretesemente dominante.

Infatti non esistevano ragioni per potere ritenere che il passaggio fosse specificamente previsto per favorire i soggetti presenti sul fondo asseritamente dominante, in assenza di tale elemento pertanto non potrà essere ritenuta configurabile alcun rapporto qualificabile come servitù ai sensi del codice civile.

In assenza di tale elemento pertanto il ricorso del titolare del fondo dominate no potrà che esser rigettato.

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