Condominio

Bonus facciate nelle aree urbanizzate Gronde, cavi e pluviali senza incentivi

di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Bonus facciate invariato al 90% ma con diverse limitazioni. Non sarà più applicabile per gli interventi sugli impianti, come pluviali o cavi. Non sarà ammesso in alcune aree a bassa intensità di urbanizzazione. Dovrà rispettare alcuni paletti di prestazione energetica, che potrebbero rendere conveniente pensare al cappotto termico. E, infine, sarà esteso, nella misura del 50%, anche a titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo (per il confronto tra i due testi cliccare qui) .

Sono le novità principali inserite nell’emendamento dei relatori depositato presso la commissione Bilancio del Senato, che ritocca il nuovo sconto fiscale inserito all’articolo 25 della manovra. Uno sconto che, tra l’altro, nell’ultima versione diventa un nuovo bonus autonomo, cancellando tutti i riferimenti al bonus ristrutturazioni.

La formulazione del bonus facciate nel Ddl entrato in Senato non aveva, nella sostanza, limitazioni. Si applicava a quasi tutti gli interventi collegabili alla facciata, a qualsiasi tipo di edificio e non aveva correlazioni con l’ecobonus per il cappotto termico, l’altro sconto fiscale collegato in qualche modo all’involucro edilizio. Questo approccio, evidentemente troppo inclusivo, è stato rivisto (per la scheda riassuntiva cliccare qui) .

Le zone omogenee
Il primo correttivo riguarda le aree nelle quali il bonus è ammesso. La nuova formulazione, infatti, limita le spese detraibili agli edifici esistenti ubicati in «zona omogena» A o B. Nella pratica, vuol dire che la grandissima parte delle città rientra nello sconto.

Non tutto, però. Restano, ad esempio, escluse le zone C: si tratta di aree destinate a nuovi complessi insediativi con bassa densità di urbanizzazione. Qualche immobile residenziale, insomma, resterà tagliato fuori.

L’ecobonus
Il secondo correttivo riguarda l’allineamento tra la disciplina del nuovo sconto per le facciate e l’ecobonus per il cappotto termico. Il nuovo testo lascia intatto lo sconto per i casi di pulitura o tinteggiatura esterna: in queste situazioni si incassa il bonus senza altre richieste.

Se, però, si va oltre e si decide di ritoccare l’intonaco di almeno il 10% della facciata le cose cambiano: sarà obbligatorio rispettare requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza che, di fatto, indurranno molti a scegliere di realizzare un cappotto termico. Sul rispetto di questo passaggio saranno effettuati controlli a campione.

Via cavi e pluviali
C’è, poi, un correttivo che limita parecchio l’elenco degli interventi che sarà possibile portare in detrazione. La vecchia formulazione includeva tutto quello che normalmente passa dalla facciata: cavi, pluviali, impianti di ogni tipo.

Ora le cose cambiano e si fa riferimento solo alle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». In altre parole, vengono esclusi tutti gli impianti e gli elementi sui quali finora c’erano dei dubbi, come gli infissi.

Imprese e autonomi
Ma non tutto punta a limitare. L’ultimo comma della nuova norma, infatti, specifica che il bonus, depotenziato al 50%, vale per soggetti titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo: si tratta di alberghi e società che possiedono immobili ad uso strumentale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©