Condominio

Per scavare in cantina serve l’unanimità dei condòmini

di Giovanni Iaria

Serve l’unanimità dei consensi per gli scavi nel sottosuolo per ampliare o ricavare nuovi locali. Secondo quanto disposto dall’articolo 1102 del Codice civile, ciascun condòmino può servirsi della cosa comune ed apportare, a proprie spese, anche delle modificazioni necessarie per il godimento a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto.

Divieto di scavo
Dunque il singolo condòmino può procedere a eseguire scavi nel sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, senza la preventiva autorizzazione del condominio? No, ha risposto l a Corte di Cassazione con l’ordinanza 29925/2019 , precisando che per i suddetti lavori è necessario il consenso di tutti i partecipanti.

Il contenzioso sottoposto all’esame dei giudici di legittimità nasce dal giudizio promosso da un condominio il quale, ritenendo illegittimo lo scavo realizzato da una condòmina nel suolo sottostante alla cantina di sua proprietà, chiedeva al Tribunale di ordinare a quest’ultima il ripristino del suolo e del livello originario della pavimentazione della cantina, la cui altezza era stata ampliata mediante lo scavo.

Il sottosuolo è bene comune
La domanda veniva accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’appello. Ma la Cassazione, dopo aver evidenziato che fra le parti comuni del condominio c’è «il suolo su cui sorge l’edificio», che, quindi, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva a uno dei condòmini, deve essere considerato di proprietà condominiale, ha rigettato il ricorso, ribadendo che «nessun condòmino può, senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione, procedere all’escavazione in profondità del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, in quanto, attraendo la cosa comune nell’orbita della sua disponibilità esclusiva, verrebbe a ledere il diritto di proprietà degli altri partecipanti su una parte comune dell’edificio, privandoli dell’uso e del godimento ad essa pertinenti».

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