Condominio

Quando il regolamento prevede genericamente il consiglio di condominio

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di Raffaele Cusmai - Smart24 Condominio


Con la L. n. 220/2012, introduttiva dell'art. 1130-bis c.c., il legislatore ha inteso assicurare maggiore trasparenza alla gestione contabile dell'amministratore.
In particolare, il secondo comma di detto articolo prevede la possibilità per l'assemblea condominiale di nominare, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, un consiglio di condominio, avente funzioni consultive e di controllo, composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari.
In mancanza di un riferimento normativo in tal senso, è da ritenersi che la nomina di tale consiglio avvenga nel rispetto dell'art. 1136 c.c. e, quindi, che, in prima convocazione l'elezione sia validamente deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed almeno la metà dei millesimi; in seconda convocazione la delibera di costituzione sarà valida se viene raggiunto il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed almeno la metà del valore dell'edificio.
Da ultimo è intervenuta la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI, Ord. 15/03/2019, n. 7484) chiarendo le funzioni e le prerogative del consiglio, definendolo come l'organo destinato a garantire una più efficiente e trasparente tutela degli interessi dei comproprietari nei grandi complessi condominiali dotati di molteplici strutture comuni, attribuendo ad esso solo funzioni consultive e di controllo e non autorizzative di nessuna spesa. Le uscite di cassa, i preventivi dei lavori di ristrutturazione, le offerte di partecipazione all'appalto, i relativi contratti con le ditte, la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori, la ripartizione degli oneri etc. possono solo essere sottoposte a un preventivo vaglio di congruità da parte del consiglio, ma devono poi essere sempre deliberate dall'assemblea. Qualsiasi decisione del consiglio non ha alcun valore vincolante per il condominio.

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