Condominio

Quando il condomino è in conflitto di interessi

di Anna Nicola

Il conflitto di interessi del condòmino si configura quando al posto di astenersi dalla votazione, esprime il proprio voto con inclusione dello stesso sia nei millesimi sia nel numero dei votanti al fine del calcolo del quorum deliberativo necessario all'approvazione di un certo tema.
Al fine di dimostrare l'invalidità del deliberato occorre provare il danno recato al condominio dal voto in conflitto di interessi e del collegamento di tale danno alla soddisfazione di interessi extra - condominiali.
Si tratta di argomento affrontato il 12 marzo 2019 dal Tribunale di Roma
Nel caso di specie, vi è la convocazione dell'assemblea per la discussione di diversi temi, tra cui la rinunzia ad una causa pendente tra il Condominio e una condòmina
Ebbene, alcuni condòmini impugnano la suddetta delibera, sulla base di vari vizi di invalidità della stessa. Per quanto qui di interesse, per la violazione dei principi in materia di voto in quanto asseriscono che la condomina in conflitto non avrebbe dovuto essere ammessa al voto in merito all'ordine del giorno che riguardava la rinuncia a detta controversia condominio/condomina.
Il Tribunale ha concluso che la delibera non risulta annullabile per l'asserito conflitto di interessi perché, come evidenziato anche dalla Cassazione, il condòmino in conflitto di interessi può astenersi, ma non è obbligato a farlo. Ove decida di non astenersi, i suoi millesimi andranno sono da calcolare nel quorum deliberativo. Inoltre, occorre fare applicazione analogica dell'art. 2373 c.c. in ambito di conflitto del socio di società per azioni: attualmente il socio - e per estensione il condòmino - può votare anche qualora sia in conflitto di interessi; spetta all'assemblea dei soci - o ai condòmini- impugnare la delibera così votata, qualora rechi un danno alla società - oppure al condominio. Ne consegue che la delibera votata dal condòmino in conflitto di interessi è impugnabile –e di conseguenza- annullabile- solo se il voto del condòmino sia stato determinante (cioè, laddove sottraendo i millesimi del condòmino in conflitto, non si sarebbe raggiunto il quorum deliberativo previsto), qualora il condominio subisca un danno da siffatta delibera, collegato alla soddisfazione di interessi extra - condominiali o personali del condòmino in conflitto. Si tratta della cd. prova della resistenza
Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Roma, non era stato dedotto alcun danno o interesse confliggente. Tanto da non determinarsi quale thema decidendum del relativo giudizio.
I condòmini avevano poi evidenziato che il titolare del conflitto di interessi aveva violato l'art. 71 quater disp. att. c.c. vin tema di votazione per l'autorizzazione alla mediazione
Il Giudice, effettuati i debiti calcoli, ha verificato che vi era ampiamente il rispetto dei quorum deliberativi, con ciò affermando la validità della delibera sotto questo aspetto
<<…in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del “quorum” costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio (così Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131; Cass.Sez. 2, 30/01/2002, n. 1201).>> (Cass. 25 gennaio 2018, n. 1853)
Già in precedenza la Suprema Corte aveva affermato che <<il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell'interesse condominiale all'utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell'edificio.>> (Cass., 28 settembre 2015, n. . 19131)

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