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Come spostare la conduttura per la distribuzione del gas

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Da oltre 20 anni, sulla parte frontale di un muro, sito in una proprietà privata, è stato posizionato, dall'Ente fornitore, un tubo per la distribuzione del gas. Negli ultimi tempi la zona è interessata dal passaggio di automezzi pesanti anche di notevoli dimensioni ai quali la presenza della conduttura crea difficoltà nelle manovre. Si chiede se una eventuale rimozione o spostamento della tubazione possa essere richiesta a spese della Società distributrice e proprietaria della conduttura.

L'apposizione di un tubo per la distribuzione del gas, all'interno di una proprietà privata, costituisce quella che in giurisprudenza è stata definita “servitù di gasdotto”, per la quale la Suprema Corte ha da ultimo (Cass. Civ., Sez. II, 06.06.2016, n. 11563) escluso la possibilità della sua costituzione coattiva.
Qualora da tale servitù emergessero problematiche a lui non imputabili, il proprietario dell'immobile ovvero l'amministratore del condominio per conto dell'assemblea, potrà certamente ed in via stragiudiziale chiedere la rimozione o lo spostamento del gasdotto a spese della concessionaria.
Sul punto è a dirsi che, benché in tema di servitù di elettrodotto e non di gasdotto, la giurisprudenza ha ritenuto che il soggetto passivo della richiesta di spostamento delle relative condutture, non sia il proprietario de fondo servente, bensì l'ente fornitore (Trib. Monza, 15.12.2004).
In caso di inerzia o rifiuto di provvedere, considerata anche la pericolosità insita di tali impianti, il proprietario dell'immobile, ovvero l'amministratore del condominio a seguito di delibera in tal senso dall'assemblea ai sensi dell'art. 1136, commi 2 e 4 c.c., potrà presentare all'autorità giudiziaria competente (ovvero il giudice del luogo ove si trova l'edificio che rischia di essere danneggiato ex art. 21 c.p.c.), mediante ricorso, la denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c., ove ricorrano i presupposti: 1 - pericolo del danno; 2 - gravità e prossimità di tale danno; 3 - ragionevole timore del pericolo.
Con tale azione è concessa la tutela della propria posizione giuridica ove il bene ad essa relativo risultasse minacciato dal pericolo proveniente non da un'attività umana, bensì da un altro oggetto, data la sua situazione o la sua peculiare conformazione.

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