Condominio

Anche la permuta dà diritto alla detrazione

di Saverio Fossati

La permuta è una cessione e quindi è assimilabile alla vendita, con la possibilità di usufruire della detrazione Irpef prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, del Dl 63/2013. Lo spiegano le Entrate nella risposta n. 354 a un interpello, pubblicata ieri. Si tratta di poter scontare una percentuale del prezzo della singola unità immobiliare (entro il tetto di 96mila euro) acquistata da un’impresa costruttrice che abbia demolito e ricostruito un immobile in zona sismica 1,2 e 3. La detrazione è dell’85% se il nuovo edificio sia passato ad almeno due classi di rischio sismico inferiori rispetto al precedente, del 75% se si scala di una sola classe. Dato che spesso non si realizza una vera compravendita ma una permuta (l’acquirente cede un altro immobile all’impresa che gli cede quello nuovo, pagando eventuali differenze), il dubbio del contribuente riguardava l’applicabilità del bonus anche a questa fattispecie, dato che la norma parla prima di «alienazione» e poi di «compravendita». Per le Entrate, che citano l’assimilazione sostanziale tra vendita e permuta espressa nella risoluzione 320/E/2017, la detrazione spetta anche in questo caso. Non è invece possibile la cessione del credito d’imposta ai parenti se non sono almeno comproprietari dell’immobile acquistato, cioè «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione».

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