Condominio

Non c’è usucapione per i rami sul fondo del vicino

di Angelo Busani

Anche se un albero è stato piantato da oltre 60 anni e nessuno ha mai chiesto la potatura dei suoi rami che sporgono sul fondo confinante, il proprietario dell'albero non ha usucapito, per effetto del decorso di questo periodo di tempo, il diritto di protendere i rami dell'albero sul fondo confinante, il cui proprietario pertanto ne può sempre domandare la potatura. Inoltre, il diritto a domandare la potatura dei rami di un albero che sporgono sul fondo confinante non trova limitazioni nella normativa a tutela del paesaggio.

Sono questi i principi di diritto affermati dalla Cassazione nella decisione 21694/2019.

Al vaglio della giurisprudenza di legittimità è giunto il caso del proprietario di un fondo il quale ha preteso la potatura dei rami di alberi del fondo confinante che si protendevano nella proprietà del vicino. Il proprietario degli alberi si è difeso:

a) dimostrando che gli alberi esistevano nel fondo di sua proprietà da almeno 60 anni;

b) adducendo che nessuno, negli anni, ne aveva mai domandato la potatura;

c) sostenendo l'avvenuta usucapione del diritto del proprio fondo di protendere sul fondo altrui i rami degli alberi esistenti nel fondo “dominante”;

d) asserendo che la potatura degli alberi sarebbe contraria alla normativa in tema di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

La Cassazione replica che il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo su quello confinante non può essere acquistato per usucapione, dato che l'articolo 896 del Codice civile riconosce al proprietario del fondo, sul quale, essi si protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli «in qualunque tempo».

In altre parole, quando l'articolo 896 del Codice civile («Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo») parla del diritto a pretendere la potatura «in ogni tempo», detta una norma la quale estende anche oltre il ventennio il diritto alla potatura degli alberi che si protendono dal fondo confinante, vale a dire oltre il periodo il cui decorso varrebbe a originare, per usucapione, il diritto di servitù consistente nel potere del fondo dominante di “sporgersi” sul fondo servente.

La Cassazione, inoltre, afferma che su questo diritto alla potatura «in ogni tempo» degli alberi esistenti sul fondo confinante non influisce la sussistenza di un muro divisorio tra i due fondi (né influisce la proprietà del muro divisorio, se comune ai due fondi o di titolarità esclusiva di uno dei due proprietari confinanti) in quanto gli alberi, che siano piantati a una distanza dal confine inferiore a quella prescritta per legge, devono essere in ogni caso tenuti a un'altezza che non ecceda la sommità del muro (articolo 892, comma 4, Codice civile).

Quanto ai “profili ambientalistici” del caso giudicato con la decisione 21694, la Cassazione afferma che il diritto alla potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui, non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio «in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela delle proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso».

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