Condominio

Revoca giudiziale, rinomina possibile dopo il primo esercizio

di Giovanni Iaria

Il divieto di nomina dell’amministratore revocato con decreto del Tribunale (articolo 1129 del Codice civile, comma 13), secondo il quale «in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato» è circoscritto all’esercizio di gestione successivo alla revoca. Perciò l’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria può essere rinominato, avendo il divieto natura temporanea e non permanente.

Lo ha affermato il Tribunale di Trieste nella sentenza inedita 729/2018 . Nella vicenda una società condomina conveniva in giudizio il condominio, chiedendo che venisse annullata la delibera con la quale l’assemblea condominiale aveva nominato nuovamente l’amministratore revocato giudizialmente e aveva approvato i bilanci consuntivo e preventivo da quest’ultimo redatti e sottoscritti. La società deduceva anche l’illegittimità della delibera in quanto l’assemblea impugnata era stata convocata dall’amministratore revocato.

Il Tribunale, in linea con un precedente del Tribunale di Velletri (sentenza 3061/ 2017), secondo il quale «la disciplina prevista dall’art. 1129, co. 13, c.c. impedisce la riconferma immediata dell’amministratore rimosso dal Tribunale, ma opera solo con riguardo all’esercizio di gestione successivo a quello in cui è avvenuta la revoca», ha ritenuto quindi valida la delibera perché il soggetto era legittimato a convocare l’assemblea.

Secondo il Tribunale, un divieto permanente di rinomina dell’amministratore revocato, costituirebbe una eccessiva e ingiustificata compromissione della libertà di determinazione dell’assemblea condominiale.

L’avverbio “nuovamente” contenuto nel comma 13 dell’articolo 1129 del Codice civile, ha concluso il Tribunale Triestino, va interpretato nel senso che si riferisce solo «all’immediata rinnovazione della nomina, non potendo trasformarsi, per l’assemblea, in una limitazione sine die della libertà decisionale e, per l’amministratore di condominio, in una sanzione a tempo indeterminato, in palese violazione del principio di proporzionalità laddove non si tenga conto degli specifici motivi, più o meno gravi, che abbiano condotto alla revoca».

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