Condominio

Come votare l’installazione di dissuasori antisalita sui pluviali

di Raffaele Cusmai - Condominio24

Ai sensi dell'art. 1122 c.c. l'assemblea dei condomini, con deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136, comma 2, c.c.), può approvare innovazioni concernenti “opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza […] degli edifici”, fra le quali possono ritenersi ricompresi anche i dispositivi in oggetto.
Altresì, da una lettura sistematica delle successive disposizioni del codice, si osserva che analoga maggioranza è disposta ex art. 1122-ter in tema di installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.
Considerata la simile finalità di entrambe le suddette categorie di dispositivi, si può quindi concludere ragionevolmente affermando, per l'installazione dei cd. “dissuasori antisalita”, la necessità di una delibera assembleare approvata ai sensi dell'art. 1136, comma 2, c.c.
Quanto, invece, alla ripartizione delle relative spese d'installazione, il disposto dell'art. 1123 c.c. è chiaro nell'affermare che per “le innovazioni deliberate a maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valora della proprietà di ciascuno”.

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