Amministratore, se manca la maggioranza di legge la delibera è impugnabile
Tutte le delibere dell'assemblea adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, o che comunque violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto, sono non nulle, ma annullabili. La deliberazione di nomina dell'amministratore con maggioranza inferiore a quella indicata dall'art. 1136 c.c. va quindi impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ., termine che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, restando altrimenti valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Come per ogni altra controversia in materia di condominio, ex artt. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e 71 quater disp. att. cod. civ., l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale di impugnazione della delibera.