L'esperto rispondeCondominio

Amministratore, se manca la maggioranza di legge la delibera è impugnabile

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

L'assemblea dei condomini delibera la nomina dell'amministratore con un numero di voti inferiore alle maggioranze prescritte dall'art. 1136 cod., civ. Un condomino, assente all'adunanza, ricevuto il verbale assembleare e rilevata la violazione della norma, intende impugnare la delibera. Tanto premesso, si chiede: (1) Può impugnare la delibera deducendo la sola inosservanza della legge o è tenuto ad allegare e provare anche un pregiudizio di natura diversa? (2) È tenuto a osservare un termine per la predetta impugnativa? (3) È tenuto a esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione?

Tutte le delibere dell'assemblea adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, o che comunque violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto, sono non nulle, ma annullabili. La deliberazione di nomina dell'amministratore con maggioranza inferiore a quella indicata dall'art. 1136 c.c. va quindi impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ., termine che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, restando altrimenti valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Come per ogni altra controversia in materia di condominio, ex artt. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e 71 quater disp. att. cod. civ., l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale di impugnazione della delibera.

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