Condominio

Il portiere del condominio può fare videosorveglianza

di Vincenzo Di Domenico

In diverse città esistono grandi stabili, con più entrate e con continuo via vai. Per controllarli servono più occhi, ecco perché nelle portinerie vengono inseriti sistemi di sorveglianza che a oggi hanno raggiunto particolare complessità.

A utilizzare questi sistemi solitamente è il portiere del condominio: se si occupa solo della vigilanza e altre mansioni accessorie è inquadrato ai livelli A1 e A2 del Contratto collettivo di lavoro (Ccnl per i dipendenti da proprietari di fabbricati), se svolge anche le pulizie è inquadrato ai livelli A3 e A4.

Il Ccnl, in realtà, prevede anche figure specifiche, livelli A6 e A7, che utilizzano mezzi telematici di videosorveglianza di particolare complessità, ma si tratta di profili davvero poco utilizzati perché il contratto prevede che gli vengano affidati “almeno sei schermi video”, mentre tendenzialmente le videocamere condominiali inviano le immagini su uno o due monitor.

I compiti

Compito del portiere addetto alla videosorveglianza è controllare attivamente lo stabile durante l’orario lavorativo, intervenendo se necessario attraverso segnalazione tempestiva all’amministratore di tutte le anomalie che dovesse riscontrare in merito alla sicurezza dell’edificio e di chi vi abita.

Per i dipendenti che svolgono attività costante davanti al monitor – gli A6 e A7 appunto - il Ccnl prevede una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale, come da articolo 175 del Dlgs 81/2008, ma afferma anche che tale pausa possa essere rappresentata da un cambiamento di attività, visto che la necessità di interruzione deriva dal bisogno di riposare la vista e modificare la postura. Lo stesso assunto si ritrova nella sentenza 2679/2015 della Cassazione.

Le altre attività

Quali sono allora le altre attività che i portieri A6 e A7 possono svolgere come pausa dalla video sorveglianza? A questi lavoratori spettano anche la distribuzione della corrispondenza ordinaria e il controllo del corretto utilizzo del citofono, dell’ascensore e del montacarichi. La pausa, anche quando non preveda lo svolgimento di un’attività alternativa, è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro. È da escludere la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro: queste andranno frazionate, proprio per garantire che il dipendente non affatichi troppo la vista e il fisico costretto a lungo nella posizione seduta; inoltre, nel computo dei tempi di interruzione non andranno compresi i momenti di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, considerati momenti di lavoro davanti al monitor.

Telecamere sul posto di lavoro

La telecamera per la video sorveglianza può diventare uno strumento per il controllo del lavoratore stesso? Di recente, un portiere ha intrapreso una vertenza contro il condominio, proprio perché una delle telecamere condominiali puntava direttamente sulla guardiola; la telecamera è stata direzionata altrove.

A livello normativo (Dlgs 151/2015) gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio e solo previo accordo sindacale. Il Dlgs però afferma che le informazioni raccolte «sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli» nel rispetto della norme sulla privacy.

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