Condominio

Guida al servoscala in condominio

di Anna Nicola

Il servoscala è un impianto che consente di sollevare una persona con poca mobilità in ragione di handicap fisici e/o di deambulazione. >Si tratta di una macchina con cui si riesce a salire scale o comunque a oltrepassare ostacoli onde poter recarsi ai piani superiori ove manchi l'impianto dell'ascensore o questo sia di dimensioni tali da non permettere l'ingresso della carrozzina.
Il montascale è composto dalla poltroncina o da una pedana agganciata ad una guida laterale con un meccanismo di accensione e di comando, il telecomando e i sistemi di sicurezza. Mentre la pedana serve per far salire una sedia a rotelle, la poltroncina viene utilizzata per tutte le altre persone impossibilitate. Ormai gli attuali modelli possono essere installati su qualsiasi tipo di scala, essendovi tipologie anche per rampe curvilinee
Il montascale viene spesso posizionato sulla scala, per cui per la sua realizzazione non occorre alcun particolare intervento. A volte sono richiesti piccoli lavori, quali ad esempio la rimozione del corrimano
Quando viene realizzato in condominio, le relative spese di realizzazione del montascale sulle parti comuni incombono in capo a tutto il condominio, se l'intervento è deliberato dall'assemblea con conseguente ripartizione dei costi in capo ai singoli condomini. Ove così non sia, il diritto alla realizzazione dell'impianto sussiste sempre in capo al condomino disabile, il quale si fa carico di ogni costo necessario all'impianto
<<in tema di deliberazioni condominiali, l'installazione dell' ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27, comma 1, l. 30 marzo 1971 n. 118 e all'art. 1, comma 1, d.P.R. 27 aprile 1978 n. 384, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 l. 2 gennaio 1989 n. 13, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c., dovendo, però, essere rispettati (in forza del comma 3 del citato art. 2) i limiti previsti dagli art. 1120 e 1121 c.c. Ne consegue che non può essere consentita quell'installazione che renda talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino>> (Cass., 27 dicembre 2011 n. 28920).
Naturalmente le opere non possono modificare la destinazione delle parti comuni condominiali né comportare l'impossibilità del pari uso di luoghi comuni spettante ai singoli condomini ex art. 1102 c.c.
A norma dell'art. 1120 c.c. i condomini possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comune. Tra di esse vi sono le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche che devono essere realizzati senza recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, senza alterare il decoro architettonico o in modo tale che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
<<in tema di condominio negli edifici, l'installazione di un servoscala nel vano scala condominiale da parte di un condomino, a sue spese e con l'assenso dei condomini, non è soggetta alla disciplina dell'art. 1120 c.c., che si riferisce alle innovazioni comportanti oneri di spesa per tutti i condomini, ma a quella dell'art. 1102 c.c., in quanto dalla facoltà, ivi prevista, per ciascun partecipante, di servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, deriva la possibilità di apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune>> (Cass., 21 dicembre 2010 n. 25872).
Secondo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, della legge n. 13/1989 le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche debbono essere prese con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1120 c.c., ovvero con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c.
Il secondo comma dell'art. 2 citato dispone altresì che qualora il condominio si rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le sopra indicate deliberazioni i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà “possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”.
Il disabile non ha alcuna possibilità di ottenere la condanna del condominio all'installazione del montacarichi. Il suo diritto è in termini di sentenza dichiarativa, cioè l'accertamento del diritto a realizzare l'impianto a sue spese, in contraddittorio con i condomini che vi si oppongono (Trib. Napoli 4 giugno 2008). Al pari può agire in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. se nel tempo occorrente a far valere il suo diritto in sede giudiziale, esso sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile(Trib. Milano 24 ottobre 2003).

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