Nuovo tetto sul lastrico solare esclusivo, tutti pagano le spese di manutenzione
Il principio contenuto nell'art. 1123, comma 2, c.c., secondo il quale, le spese di manutenzione di beni comuni destinati a servire i condomini in misura differente devono essere ripartite in proporzione all'uso che ciascun condomino può farne, trova sua applicazione particolare ex art. 1126 c.c. In base al suddetto articolo, qualora il lastrico solare sia di proprietà esclusiva di un condomino, viene derogato il criterio legale (proporzionale ai millesimi di proprietà) di ripartizione delle spese in condominio, ponendole per un terzo in capo al condomino esclusivista e per i restanti 2/3 al condominio. La ragione di tale norma risiede nella funzione primaria, che esso assolve, di proteggere l'edificio dagli agenti atmosferici. Qualora il proprietario esclusivo eserciti il diritto di sopraelevazione sancito ex art. 1127 c.c. e ciò comporti lo spostamento verso l'alto della copertura dell'edificio, costui acquisirà il diritto di uso e godimento delle parti comuni mentre gli altri condomini parteciperanno alla comproprietà di quelle parti della sopraelevazione che diverranno di uso comune. Pertanto, si può ragionevolmente concludere che, mentre le spese di manutenzione del lastrico, ora solaio a divisione dei due piani, saranno ripartite ex art. 1125 c.c. fra i proprietari dei piani da questo divisi, quelle relative al “nuovo” tetto, parte comune ex art. 1117 c.c., saranno divise fra i condomini proporzionalmente ai millesimi di loro proprietà ex art. 1123 c.c., non potendo trovare “applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 cod. civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso” (Cass. civ. Sez. II Sent., 22/12/2014, n. 27154).