Facciata con parti in metallo da riverniciare
In base all'art. 1123 c.c., le spese relative alla manutenzione delle facciate e delle mura perimetrali dell'edificio devono essere ripartite fra i condomini proporzionalmente ai millesimi di loro proprietà, trattandosi di parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., come anche confermato da recente giurisprudenza della Suprema Corte in quanto essi “determinano la consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso. Pertanto, nell'ambito dei muri comuni dell'edificio rientrano anche quelli collocati in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell'immobile” (Cass. Civ. Sez. II., 10/05/2018, n, 11288. Anche qualora suddette porzioni di mura siano di proprietà esclusiva del condomino al quale corrispondono orizzontalmente sarebbero tenuti a contribuire tutti i condomini ex art. 1123 c.c., in quanto elementi necessari per l'esistenza stessa dell'edificio e proteggerlo da agenti atmosferici (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent., 03/01/2013, n. 64). È altresì pacifico che il criterio legale di ripartizione delle spese in condominio sia derogabile, seppur con il consenso unanime dei condomini (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent., 04/12/2013, n. 27233)