Condominio

Prevenzione incendi, il Codice permette efficaci soluzioni alternative

di Mario Abate

Un percorso di valutazione delle attività che punta a proteggere da diversi profili di rischio legati agli incendi. Il Dm 3 agosto 2015 (che contiene il nuovo «Codice della prevenzione incendi») si applica, con qualche eccezione, a quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del fuoco, riportate dall’allegato I al Dpr 151/2011 (e può essere utilizzato come riferimento tecnico anche per attività non soggette ai controlli) e ha lo scopo di cristallizzare in un oggettivo metodo progettuale i principi generali della materia previsti dall’articolo 15 del Dlgs 139/2006, allineando il panorama normativo italiano ai principi internazionalmente riconosciuti.

Il Codice contiene un capitolo dove sono riportati principi e metodologie di progettazione antincendio e un’ampia sezione che individua le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali utili a mitigare il rischio: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti.

Il Codice consente quindi un percorso di valutazione delle attività perseguendo l’obiettivo di garantire, in caso di incendio, la vita umana, la tutela dei beni e dell’ambiente. Il progettista attribuisce all’attività esaminata tre profili di rischio, per la vita, per i beni e per l’ambiente, provvedendo a compensare questo rischio con adeguate misure antincendio. Vengono proposti livelli di prestazione crescenti per ogni misura antincendio, in funzione dei livelli di rischio riscontrabili.

Il progettista può dunque adottare le indicazioni del Codice (soluzioni conformi) o può proporre, grazie alla flessibilità consentita dalla norma, soluzioni differenti (cosiddette soluzioni alternative»); in tal caso, è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza previsti impiegando metodi alternativi (ricavati da documenti internazionali, da tecnologie di tipo innovativo, oppure dai metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio). Come alternativa, il progettista può chiedere di derogare alle soluzioni conformi, istruendo una procedura di “esame progetto” presso la direzione regionale dei Vigili del fuoco.

Nell’ambito dell’unicità del percorso progettuale che lo caratterizza, il Codice costituisce una norma in continua evoluzione anche per specifiche attività quali uffici, autorimesse, scuole, per le quali fornisce indicazioni progettuali complementari o sostitutive delle «soluzioni conformi».

Il Codice consente di utilizzare le stesse metodologie progettuali per tutte le attività, garantendo maggiore uniformità nella valutazione del rischio e nella progettazione antincendio. In sostanza, l’applicazione del Codice offre maggiore flessibilità rispetto alla progettazione tradizionale, in considerazione delle molteplici soluzioni progettuali disponibili per ogni specifica esigenza.

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