Il lastrico solare si presume bene comune, per la prova contraria occorre un «titolo»
Occorre muovere dalla considerazione secondo la quale, di regola, il lastrico solare è tra i beni che rientrano nella proprietà comune dei condòmini e colui che pretende di esserne proprietario esclusivo deve superare tale presunzione di condominialità e fornire prova del titolo (es. atto di acquisto, ivi compreso, nel caso di specie, anche quello del 1971) dal quale discenderebbe la sua proprietà esclusiva. In questo senso può essere utile servirsi della dichiarazione del costruttore relativamente all'esplicita esclusione del lastrico tra i beni comuni.
Secondo la Cassazione, per vincere la presunzione legale di comunione il condomino ha l'onere di provare tale diritto e, a tal fine, è necessario un titolo di acquisto da cui desumere elementi tali da escludere, in modo assolutamente non equivoco, la comunione del bene. Infatti, mentre la comunione si presume ex lege per la natura strutturale del bene e quindi per la sua funzionalità al servizio godimento di tutti i condomini, l'esclusività della proprietà deve essere provata in modo rigoroso da colui che la invoca (sentt. 7466/2015 e 11195/2010).
Si aggiunga che per far valere la proprietà esclusiva, la giurisprudenza non ritiene sufficienti atti come il frazionamento o l'accatastamento, né la relativa trascrizione, eseguiti a domanda del venditore/costruttore, trattandosi di atto unilaterale da solo inidoneo a sottrarre il bene alla comunione condominiale. Tale conseguenza è riconosciuta soltanto al contratto di compravendita o, ad esempio, da una sentenza di accertamento dell'avvenuta usucapione.