Condominio

L’obbligatorietà della normativa antincendio nel condominio

di Giulio Benedetti

La normativa di sicurezza sul lavoro , per l'art. 3 del d.lgs. n. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività , privati e pubblici , e a tutte le tipologie di rischio . Pertanto la normativa antincendio si applica anche al condominio , quale luogo di vita e di lavoro, come previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 81/2008 (sanzionato penalmente dal successivo art. 55) il quale stabilisce che nei luoghi di lavoro previsti dal decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori . Ne consegue che l'amministratore di condominio in qualità di tutore del sicuro uso delle cose comuni e di garante della sicurezza dei condòmini e dei lavoratori deve adottare detta normativa di sicurezza, ai sensi degli articoli 1130 c.c. e 40, capoverso , c.p. .
La Corte di Cassazione (sentenza n. 436/2019) si è occupata di tale materia ed ha dichiarato inammissibile il ricorso avvero una sentenza di condanna che aveva riconosciuto la responsabilità penale per la violazione della normativa antincendio di una titolare di un magazzino. In particolare la ricorrente ometteva di denunciare alla competente autorità gli olii lubrificanti ed il grasso (420 kg.) detenuti ed esposti in vendita, in assenza delle autorizzazioni amministrative , e di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi ; la stessa era riconosciuta responsabile dei reati di cui agli articoli 679 c.p. e dell'art. 20 del d.lgs. n. 139/2006. La Corte di Cassazione ravvisava la sussistenza di tali reati ed in particolare dell'art. 20 del d.lgs. n. 139/2006 che sanziona penalmente (con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 250 a 2.582 euro) chiunque , titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (tra cui vi è il condominio nel quale , ad esempio, vi siano boxes chiusi per autovetture) ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo, quando si tratta di attività che comportano la detenzione o l'impiego di prodotti infiammabili , incendiari o esplodenti , da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita o dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica , previsto dall'art. 16, comma1. Il predetto decreto è stato emanato con il d.P.R. n. 151/2011 ed individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed all'art. 3, comma 1, stabilisce che gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I categorie B e C sono tenuti a richiedere con apposita istanza al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché di progetti di modifiche da apportare a quelle esistenti , che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni antincendio. Il condominio è interessato dalla predetta normativa in quanto rientrano nelle attività soggette ai controlli antincendio (Allegato I categorie B e C numeri 75 e 77) le autorimesse di dimensioni oltre 1.000 metri quadri fino a 3.000 metri quadri oppure oltre 3.000 metri quadri e gli edifici di altezza oltre 32 mt. fino a 54 m.t. ed oltre 54 mt.. L'art. 4, comma primo, del regolamento prevede che per le attività previste dall'Allegato I la predetta istanza è presentata al Comando , prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività , corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 7. Il Comando verifica la completezza dell'istanza , della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, rilascia ricevuta. Inoltre nel caso trattato la Corte di Cassazione riconosceva la sussistenza dell'art. 679 c.p. che sanziona penalmente l'omessa denuncia alle autorità della detenzione di materie esplodenti, di materie infiammabili o pericolose per la loro qualità o quantità . Sulla base dei principi elaborati dalla sentenza può affermarsi la sussistenza della responsabilità penale ,in ordine all'art. 20 del d.lgs. n. 139/2006 e degli articoli 46 e55 del d.lgs. n. 81/2008, dell'amministratore condominiale il quale , in presenza delle situazioni di pericolo sopra riscontrate , non chieda il rilascio del certificato di prevenzione incendi ; i due predetti reati sono contravvenzioni , sanzionabili a titolo di dolo o di colpa e perfino di colpa lievissima. Occorre notare che la realizzazione delle opere tecniche e murarie necessarie per adeguare i condomini alla normativa antincendio sono spesso assai complesse e richiedono , sotto il profilo progettuale ed esecutivo, attività di sovente assai dispendiose sulle parti comuni le quali devono essere approvate con un'assemblea straordinaria secondo quanto disposto dall'art. 1136 cod. civ.. Gli adeguamenti delle cose comuni agli obblighi di sicurezza previsti dalla legge sono necessari per il condominio e in tale materia i condòmini assenti o dissenzienti alla loro approvazione, nella assemblea straordinaria a ciò deputata , rispondono, penalmente e civilmente, del loro voto assente o contrario, nella stessa misura dell'amministratore in quanto sono tutti soggetti concorrenti nel mantenimento di una obiettiva situazione di pericolo per l'incolumità pubblica.
Giulio Benedetti

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