Condominio

Semplificazione di nome e complicazione di fatto: la nuova norma sulla banda larga

di Giuseppe Màrando

Il cosiddetto «Decreto semplificazione» (D.L. n. 135/2018) stabilisce ora all'art. 8-bis quanto segue: i lavori per le «infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile». Lo scopo della norma è chiaro (facilitare la diffusione della banda larga); molto meno il percorso che è stato scelto.
l'art. 1135 del Codice conferisce all'amministratore condominiale un potere che altrimenti non avrebbe in quanto di competenza esclusiva dell'assemblea, quello cioè di ordinare lavori di manutenzione straordinaria, a condizione che rivestano carattere urgente e l'assemblea ne venga interessata alla prima riunione. Il concetto di urgenza, per opinione acquisita, sussiste quando le opere (e quindi le spese) non si possono differire fino alla possibile decisione condominiale senza danno o pericolo (a persone, cose comuni, beni altrui). La valutazione vien fatta in un primo tempo dall'amministratore, quindi dall'assemblea che deve ratificare la spesa ed infine, nel caso di controversia, dal giudice di merito. Le possibili implicazioni sono di un duplice ordine: se l'amministratore non provvede rischia responsabilità civili e penali in caso di danni; se invece i lavori straordinari non avevano carattere d'urgenza il condominio non è tenuto a farsi carico della spesa, nemmeno verso i terzi esecutori (anche se ha pur sempre la facoltà di approvare l'operato del suo rappresentante).
A prima vista sembra che la norma del «Decreto semplificazione» all'inizio citata abbia introdotto una presunzione di urgenza per la realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio necessarie per la banda larga, con la conseguenza di obbligare l'amministratore ad agire e l'assemblea condominiale ad accettare la spesa.
La norma in questione fa parte di un coacervo di disposizioni sulla materia sparse in vari testi (perfino nella legge n. 69/2009 riguardante anche processo civile e giustizia) che creano un'autentica giungla legislativa.
Il cuore normativo del problema è l'art. 8 del D.L. n. 33/2016 (attuazione della Direttiva 2014/61/UE sulla riduzione dei costi per le reti elettroniche ad alta velocità). La meticolosa norma del testo italiano (che deve tradurre, come al solito, la prolissa legislazione comunitaria) può essere riassunta come segue.
1)Il condominio equipaggiato con infrastruttura fisica multiservizio interna (installazione contenente reti di accesso cablate in fibra ottica) e con un punto di accesso (entrambi obbligatori per le nuove costruzioni a partire dal luglio 2015) è tenuto a «soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo».
2)In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio l'operatore ha il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato consenziente.
3)Se non si raggiungesse un accordo, l'operatore può in primo luogo rivolgersi alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di cui all'art. 9 stesso D.L.) che decide, se richiesta, anche in ordine al prezzo.
4)A tutto questo viene aggiunta, infine, con un comma 4-bis, la norma del 2019 all'inizio riportata sui lavori urgenti.
Il sistema si completa (per ora, naturalmente) con ulteriori disposizioni applicabili anche per la fibra ottica in seguito a rinvio da altre fonti:
5)L'operatore può accedere a tutte le parti comuni degli edifici per l'installazione e manutenzione degli apparati, ripristinando a proprie spese le zone dell'intervento con l'obbligo altresì di risarcire gli eventuali danni arrecati (art. 91 D.Lgs. n. 259/2003).
6)I lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120, 1° comma, del Codice; ma per l'approvazione delle relative delibere si richiede la maggioranza di cui al 2° comma dello stesso articolo, vale a dire 500 millesimi anziché i 2/3 (art. 1 legge n. 69/2009).
Un tale stato dell'arte, quanto mai disarmonico e talora contraddittorio, per il continuo accavallarsi di norme non sempre coordinate, impone alcune considerazioni.
Se i lavori per la fibra ottica vanno preventivamente deliberati dall'assemblea in quanto «innovazioni necessarie» (ma tale aggettivo non c'è nel 1° comma dell'art. 1120) non si comprende come possa disporli l'amministratore di sua iniziativa perché equiparati ai lavori urgenti. A meno che non si voglia ritenere che questa norma del 2019 abbia superato per incompatibilità sostanziale quella precedente; ma il legislatore non ha previsto alcuna modifica.
Se il condominio ha l'obbligo di soddisfare le richieste di accesso degli operatori, concordandone le condizioni anche con riguardo al prezzo, sarà inevitabile per l'amministratore prospettare in anticipo all'assemblea quanto meno una bozza dei possibili risvolti economici.
L'art. 8 sopra schematizzato limita l'onere del condominio agli impianti interni, mentre l'aggiunto comma 4-bis richiama anche alle strutture esterne dell'edificio.
Prima di dare inizio ai lavori per le opere interne, è bene verificare se gli operatori preferiscono (come dice la legge) far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato.
Gli «atti urgenti» di cui all'art. 1135 non sono tipizzati in categorie definite ma si ricavano in base al principio (giurisprudenziale) della necessità di evitare un danno senza che sia possibile attendere il responso dell'assemblea; la valutazione dell'urgenza spetta in primis all'amministratore e, in caso di controversia, al giudice che si avvale normalmente di un perito. Dunque, se i lavori per la fibra ottica sono equiparati a quelli condominiali urgenti, ma la loro eventuale omissione non realizza una ipotesi di danno e quindi di responsabilità, bisogna stabilire quando sorge questa urgenza, e con essa l'obbligo dell'amministratore, collegandola a qualche fatto incontrovertibile. Questo potrebbe ravvisarsi nella richiesta di almeno un condòmino abbonato o nella «richiesta ragionevole dell'operatore ad eque condizioni» (si può dubitare che il regolamento, ancorchè contrattuale, possa precludere l'attuazione di una Direttiva europea come avviene per questa su cui opera il più volte ricordato D.L. n. 33/2016).
Quindi occorre prendere, in ogni caso, contatti preliminari con l'operatore e concordare uno schema di progetto contenente termini e condizioni eque e non discriminatorie anche con riguardo al prezzo.
La conclusione, allora, non può essere che l'amministratore appena sveglio al mattino debba precipitarsi ad ordinare lavori che ancora urgenti non sono. Ma presumibilmente, a nostro modesto avviso, dovrà attendere una richiesta del condominio nel suo complesso o di almeno un abbonato ad internet o di un operatore di rete. Dopo di che sottoporrà all'assemblea la bozza di accordo redatta con l'operatore. Espletate le eventuali procedure di composizione presso l'Autorità per le garanzie (la cui decisione è vincolante) si darà corso ai lavori che, a questo punto e solo ora, saranno urgenti (con buona pace del nostro simpatico legislatore).

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