Condominio

La canna fumaria del condomino del piano terreno

di Anna Nicola

Il condomino, proprietario di un locale a piano terra dell'edificio condominiale, può installare e utilizzare una canna fumaria per l'esercizio della sua attività di ristoratore
Ci si domanda se ciò sia possibile giuridicamente parlando e se occorra l'autorizzazione dell'assemblea al fine di poter posizionare, a proprie spese, una canna fumaria di servizio all'unità immobiliare e con passaggio sulle parti comuni del palazzo.
Nello specifico si rende necessario verificare volta per volta dove viene installato l'impianto. Se si tratta del cortile interno esso non lede il decoro architettonico dell'edificio mentre è vietato ove si posizioni lungo la via, creando turbativa del decoro di quell'edificio di particolare pregio o munito di una sua linea architettonica.
Si rende poi necessario analizzare se il regolamento di condominio fissi alcuni divieti o obblighi sulla cui base si può ritenere vietati simili manufatti
Fatte queste premesse, il caso deve essere risolto alla luce dell'art.1102 c.c.
Questa norma sancisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
La nostra giurisprudenza è solita affermare che l'uso paritario della cosa comune che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione della utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi potrebbero fare (Cass. 27 febbraio 2007 n. 4617).
Il recente caso del Tribunale di Firenze con sentenza n.189 del 21.01.2019 ha riscontrato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, che era stato utilizzato il muro perimetrale del fabbricato per appoggiare la canna fumaria, più precisamente un condotto di estrazione di vapori di cottura, a sua cura e spese, servendosi di una parte comune senza alterarne la destinazione, senza impedire l'altrui paritario uso, senza creare pregiudizio alla sicurezza ed alla stabilità dell'edificio. Si era anche appurato che l'impianto era stata realizzato, nella parte tergale, con modalità che non alteravano nè pregiudicavano in alcun modo il preesistente aspetto architettonico dell'edificio essendo anche stata inglobata in una struttura di cartongesso insieme al pluviale già esistente.
In ragione di tutti questi elementi il Giudice ha ritenuto legittima l'opera ex art. 1102 c.c.
Su questo tema si era già pronunciata la Suprema Corte con sentenza del 16 maggio 2000 n. 6341 sulla cui base è stato affermato che « l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile».
Ciò in quanto «i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti, sempre che l'esercizio di tale facoltà, disciplinata dagli art. 1102 e 1120 c.c., non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico del fabbricato (Cass. 10704 del 1994, Cass.; 1554 del 1997)» (Cass. 26 marzo 2002 n. 4314)

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