Condominio

Appropriazione indebita, le linee guida della Cassazione

di Giulio Benedetti

La giurisprudenza ha variamente trattato i casi inerenti al reato di appropriazione indebita dell'amministratore condominiale, al punto che possono delinearsi dei filoni interpretativi che sono delle vere linee guida. In tema di redazione dei bilanci condominiali, sotto il profilo dei consuntivi e dei preventivi di spesa, il giudice deve considerare ( C.Cass. Sent . n. 6977/2019) il ritardo nella relativa redazione e consegna come un elemento importante , ma non l'univoco per determinare la commissione del reato.
Tale ritardo è soltanto indiziariamente rilevante , ma insufficiente a dare prova della responsabilità dell'amministratore a fronte delle puntuali contestazioni , sempre documentate, sollevate dalla difesa per negare o ridurre l'entità dei presunti ammanchi. Nel caso trattato la Corte ha annullato , con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di Appello, la sentenza in quanto non poteva essere sufficiente per formulare la condanna , oltre il citato ritardo, l'ammissione dell'imputata di dovere ai condòmini delle somme , pur se in misura inferiore a quanto contestato , se non esigua in assoluto.
Per la Corte di Cassazione una cosa è il mero sbilancio contabile , in ipotesi rimasto inadempiuto e solo civilisticamente rilevante, altra cosa sono le contestate e sistematiche appropriazioni indebite che non sono dimostrate dai soli mancati pagamenti all'azienda municipalizzata , fornitrice di servizi al condominio, e dei premi di assicurazione , senza considerare le puntuali ed asseritamente documentate censure sollevate dalla difesa.
Il giudice , nel condannare per appropriazione indebita l'amministratore condominiale non può ( Cassazione, sentenza 1148/2019 ) subordinare al risarcimento del danno, non determinato in sentenza a favore del condominio, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte afferma che il giudice ha delineato un “sistema chiuso”che prevede detta subordinazione solo con adempimenti prestabiliti quali le restituzioni, il pagamento della somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento del danno, il pagamento della provvisionale assegnata sull'ammontare dello stesso, la pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno , l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato , secondo quanto stabilito dal giudice, la prestazione di attività lavorativa a favore della collettività.
Non è possibile subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena ad una somma indeterminata , in quanto non stabilita e per la cui determinazione è necessario un ulteriore giudizio civile. E' inammissibile ( Cassazione, sentenza 53656/2018 ) il ricorso avverso un' ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma di euro 755.063,00, sequestrata ad un amministratore condominiale quale profitto del reato di omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 d.lgs. n. 74/2000).
La Corte di Cassazione riteneva che validamente il giudice aveva valutato , a sostegno del reato contestato, una sentenza di primo grado del tribunale che aveva pronunciato la condanna a carico del ricorrente per i fatti di appropriazione indebita commessa ai danni dei condomini da lui amministrati per il predetto importo , redditi non dichiarati nella dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2013 e 2014. Una pratica assai diffusa è quella di usare un solo conto corrente per amministrare le necessità dei vari condomini amministrati. Tale condotta realizza ( Cassazione, sentenza 57383/2018 ) il predetto reato , poiché i giudici di merito lo hanno individuato nella “distrazione” degli importi accreditati sui singoli conti correnti, per essere fatti confluire nel conto “comune”.
Per la Corte di Cassazione la sola “distrazione” dei fondi confluiti sui singoli conti correnti dei singoli condomini ed il loro accredito , in assenza di autorizzazione , su un conto corrente “di gestione” intestato allo stesso imputato , e destinato al pagamento di tutti i condomini da lui amministrati, è una condotta idonea ad integrare il reato di appropriazione indebita.
La Corte , richiamando la sua precedente giurisprudenza , sostiene che la specifica indicazione del “denaro” , contenuta nell'art. 646 c.p., consente di ritenere che il legislatore , per evitare incertezza e per reprimere abusi finanziari, ha precisato che anche il denaro , nonostante la sua fungibilità, può essere oggetto di trasferimento relativamente al suo mero possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà.
Inoltre la Corte osservava che tra i diversi condomini amministrati dall'imputato non sussisteva alcun legame di “gruppo” , poiché neppure in astratto è possibile immaginare un vantaggio per il singolo condominio a vedersi confluire le sue risorse “in un calderone unitario dal quale attingere per i pagamenti di tutti”. La stessa giurisprudenza in materia fallimentare afferma che si ha “distrazione”e , quindi , appropriazione indebita , non soltanto quando chi ha la materiale disponibilità del denaro se ne appropri per finalità sue proprie e personali, ma anche quando , in ogni caso e senza autorizzazione del titolare, gli imprima una destinazione diversa da quella che ne aveva legittimato la detenzione.

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