Condominio

Rimozione amianto, l’impresa non iscritta all’albo rischia sanzioni

di Luana Tagliolini

Passibile di contravvenzione la ditta che esegue le operazioni di smaltimento dell'amianto priva di autorizzazione e iscrizione all'albo degli smaltitori.
La contravvenzione era stata comminata, nei due gradi di giudizio di merito, a carico del titolare di una ditta per aver eseguito, presso il condominio, lavori di demolizione e rimozione dell'amianto in difetto dell'apposita iscrizione all'albo degli smaltitori.
Ricorreva, quindi, in Cassazione sostenendo di aver eseguito soltanto dei lavori preparatori, per i quali non sarebbe stata necessaria l'iscrizione all'albo degli smaltitori, mentre i lavori di rimozione sarebbero stati eseguiti da altra impresa.
In ogni caso, aggiungeva la difesa, a prescindere dalla mancata iscrizione della ditta nell'albo degli smaltitori, l'imputato possedeva le specifiche competenze tecniche, essendo stato socio di altra impresa che operava nel campo dello smaltimento dell'amianto, i lavori erano stati svolti correttamente, sicché sussisteva la buona fede dell'imputato, non potendo la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma intendersi in modo solo formalistico.
Di diverso avviso i giudici sia di merito che di legittimità.
Per la Corte di Cassazione (sezione penale, sentenza n. 51457/2018) la buona fede e la correttezza dei lavori non era sufficiente.
Spiegava la Corte che non solo non risultava chiaro in cosa siano consistiti i “lavori preparatori” che la ditta dell'imputato si sarebbe limitata a eseguire, ma ad essere contestata non era la correttezza o meno dei lavori, ma la diversa circostanza che le operazioni di smaltimento dell'amianto erano state eseguite da ditta non autorizzata, risultando del tutto ininfluente, nella prospettiva dell'elemento soggettivo, qualificabile anche in termini di colpa, il fatto che il ricorrente sia stato socio di altra ditta, estranea ai fatti, che operava nel settore dello smaltimento, priva anch'essa di autorizzazione perché in attesa di rinnovo.
Per i giudici di legittimità erano stati compromessi gli interessi tutelati dalle norme violate che attengono alla sicurezza del lavoro.
Per tali motivi, la Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento di una ammenda di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende oltre al pagamento delle spese processuali perché ritenuto colpevole della contravvenzione di cui agli articoli 256 comma 1 e 262 comma 2 sub a) del d. lgs. n. 81/2008 che prevedono, rispettivamente, i requisiti per le imprese che svolgono lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto tra cui iscrizione all'albo degli smaltitori e le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.
L'amministratore di condominio ogni qual volta che commissiona un lavoro ha il dovere di controllare se la ditta possiede i requisiti previsti dalla legge per poter svolgere l'incarico o il lavoro che le viene commissionato.
Il controllo o la richiesta di informazioni rientra nel dovere di vigilanza la cui trasgressione potrebbe portare, l'amministratore, a rispondere per i danni eventualmente causati ai condomini.

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