Condominio

La servitù del «padre di famiglia» in ambito condominiale

di Luca Bridi

Il passaggio pedonale a favore del condominio può essere costituito da una servitù per destinazione del padre di famiglia
La servitù è un tipo di diritto reale di godimento che consiste in un peso imposto sopra un determinato fondo (inteso come terreno o edificio e detto “servente”) per l'utilità di un altro fondo (detto “dominante”), appartenente a un diverso proprietario.
Si percepisce, quindi, che i fondi debbano appartenere a due differenti proprietari, in quanto non può essere costituita una servitù tra due fondi che appartengono allo stesso soggetto.
Quindi due proprietari di fondi diversi possono costituire delle servitù (tra le più comuni quella di passaggio) mediante un contratto, cioè volontariamente, a titolo oneroso o gratuito (ad esempio tramite donazione).
E' anche possibile costituire una servitù per sentenza: basti pensare alla necessità di creare il passaggio a fondi interclusi. Non ultimo si può costituire una servitù per usucapione, mediante il possesso (esercizio) del peso per venti anni.
In un solo caso la servitù può essere costituita unilateralmente, ai sensi dell'articolo 1062 c.c., il quale dispone che “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
Tale disposizione prevede la circostanza in cui due fondi, in un primo tempo di titolarità di uno stesso proprietario, siano separati e, a causa della presenza di opere visibili e permanenti, ne derivi il vincolo oggettivo di un fondo nei confronti dell'altro.
La fattispecie è stata confermata in un caso di passaggio pedonale tra proprietà privata e condominio decisa dal Tribunale di Milano, Sentenza n. 10247/2018 – giudice Arianna Chiarentin.
Si legge infatti nella Sentenza che: “E' circostanza pacifica ed incontestata, infatti, che fin dalla costruzione del compendio immobiliare di cui fa parte l'edificio condominiale esiste un accesso che dal vano scale comune di quest'ultimo affaccia sulla rampa carrabile tramite una porta aperta sulla facciata del medesimo.
La difesa della convenuta, nella comparsa di costituzione, riconosce espressamente che tale porta derivi dall'originaria conformazione della proprietà unica degli immobili in questione, successivamente divisi, e che sia stata lasciata in tale stato dall'originario unico proprietario.
La presenza di tale passaggio pedonale protetto dal guard rail risulta documentalmente dalle fotografie allegate alla perizia di parte, nonché dalla perizia redatta dal CTU.
L'originaria presenza di tale passaggio pedonale protetto dal guard rail è stata inoltre confermata sia dal legale rappresentante della società convenuta sia dal teste di parte convenuta”.

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