Condominio

L’ascensore per superare le barriere architettoniche è edilizia libera e non servono permessi

di Luana Tagliolini

L'installazione di un ascensore all'interno di uno stabile condominiale sito in una zona sismica, per superare le barriere le barriere architettoniche, non necessita di alcun titolo edilizio ma solo dell'autorizzazione preventiva della regione che attesti il rispetto della normativa antisismica.Lo ha chiarito il Tar Lazio, con la sentenza 11553/2018 .facendo riferimento al Glossario unico per le opere di edilizia libera (Dm 2 marzo 2018, in attuazione dalla disciplina sulla S.c.i.a. recata dal D.lgs. 222/2016) che elenca questo intervento tra le opere di edilizia libera.
Con ricorso notificato alla Regione, al Comune e al condominio, una società di installazione di ascensori impugnava la determinazione dirigenziale con cui gli era stata ingiunta la rimozione o la demolizione dell'ascensore installato all'interno di un condominio perché era mancante il titolo abilitativo.
Il ricorrente contestava l'ordine di demolizione impugnato perchè sopravveniva in pendenza di un procedimento di sanatoria in base all'art. 96 TUE ed anche perché l'abuso non sussisteva in quanto l'opera non richiedeva il rilascio del tiolo abilitativo trattandosi di lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Il condominio si costituiva eccependo la cessata materia del contendere avendo già provveduto al deposito della documentazione in sanatoria presso il Genio civile regionale
Nelle more del controllo di tale documentazione, il TAR accolse l'istanza di sospensione del provvedimento di demolizione poiché l'esecuzione avrebbe provocato un danno irreparabile nel caso di regolarizzazione dell'impianto.
All'udienza fissata per la discussione sull'impugnazione, il TAR evidenziava che gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, rientrano tra i lavori di edilizia libera.
Si tratta di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono in alcun modo essere ubicati all'interno di questa a differenza di quelli connessi alla condotta idrica, termica ecc.
Nella fattispecie, però, si trattava di un ascensore da installare su un edificio situato in zona sismica per cui la normativa che dispensava dal titolo abilitativo doveva essere integrata con le disposizioni contenute nel DPR 6 giugno 2001 n. 380.
Il decreto prevede, tra l'altro, che nelle località sismiche, indipendentemente dal titolo abilitativo, non si possono iniziare i lavori di installazione di un ascensore senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione e prevede anche sanzioni penali per la violazione della normativa antisismica.
Solo con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice può ordinare la demolizione delle opere o delle parti costruite in difformità e nel frattempo può impartire prescrizioni per rendere le opere conformi alle norme stesse.
Nella fattispecie in esame non risultava rilasciata la prescritta autorizzazione ed era ancora in corso la procedura per accertare la conformità tecnica dell'installazione dell'ascensore alla normativa antisismica e nelle more del procedimento penale per l'accertamento della eventuale violazione della normativa antisismica, la legge prevede la sospensione dei lavori fino alla conclusione del procedimento penale e rimette all'amministrazione regionale ogni decisione in ordine alla demolizione dell'impianto qualora risulti incompatibile con la legislazione antisimica.
Pertanto, sostengono i giudici del Tar, non essendo stata eseguita una ristrutturazione edilizia bensì un intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche una zona antisimica è da dichiararsi illegittimo il provvedimento impugnato, erroneamente fondato su una inesistente ristrutturazione edilizia non essendo applicabile all'intervento di installazione di un ascensore interno riconducibile all'edilizia libera la norma che prescrive la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di titolo abilitativo.

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