Condominio

L’amministratore è chiamato in giudizio anche se è una persona giuridica

di Rosario Dolce

L’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, dispone, al comma II, che «Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche le società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi».
Anche una persona giuridica può essere nominato amministratore del condominio negli edifici, posto che il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone suddette, quanto all'adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica (tra le tante, Corte di Cassazione 22840/2006).
Tuttavia la citazione in giudizio di un Condominio, in persona dell'amministratore, deve essere disposta, nel caso in cui lo stesso sia una persona giuridica, a nome della citata compagine sociale e del rispettivo rappresentante legale, non, invece, a nome dei rispettivi singoli soci. Vi e più che quest'ultimi, a loro volta, ove destinatari di un atto giudiziario ricevuto “in proprio”, non possono costituirsi in giudizio, dolersi della circostanza e poi sollecitare un sindacato giurisdizionale sulla vicenda sostanziale.
A tale conclusione perviene Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, con Sentenza del 18 settembre 2018.
Il caso da cui prende spunto la vicenda riguarda la notifica di una Ordinanza comunale all'amministratore p.t. di un condominio bergamasco, costituita in forma societaria. Il provvedimento veniva, in particolare, spedita ai due soci della persona giudica (società in accomandita semplice), e, a questi ultimi, in proprio, in quanto qualificati amministratori del condominio.
Gli stessi, pertanto, hanno ritenuto opportuno impugnare l'atto giudiziario, lamentando la propria carenza di legittimazione passiva e affermando, di contro, che l'amministratore del Condominio di che trattasi era invece la Società di cui essi stessi facevano parte, salvo poi chiedere al decidente di voler dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Il giudice amministrativo, in punto, ha avuto modo di osservare che la notificazione del provvedimento gravato era, in effetti, intervenuta nei confronti nei confronti del Condominio, il quale, sulla base delle evidenze documentali, risultava essere amministrato dalla predetta Società e non dai singoli soggetti a cui l'atto era stato spedito in proprio. Ergo, gli stessi ricorrenti non erano in grado di sollecitare un sindacato giurisdizionale sul provvedimento impugnato, giacché devono essere estromessi, per come poi lo sono stati.

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