L'esperto rispondeCondominio

Revoca per l'amministratore che «salta» la formazione

Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

Un amministratore di condominio professionista (gestisce da 10 anni due condomini; non è condomino in nessuno dei due), non svolge attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. La maggioranza dei condòmini è consapevole di questo, ma non vi attribuisce molta importanza (né dà importanza all'evidente trascuratezza nella gestione), per cui lo conferma come amministratore. La relativa delibera è nulla (come sembrerebbe suggerire anche una recente sentenza del Tribunale di Padova) oppure annullabile? Quale sarebbe il destino dei negozi giuridici (tra cui un contratto di appalto) posti in essere dall'amministratore successivamente? Nulli/annullabili anch'essi? La situazione verrebbe sanata retroattivamente qualora, in seguito, l'amministratore riuscisse a ottenere l'attestato di formazione periodica?

L'articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce i requisiti che devono possedere gli amministratori di condominio. Fra questi, alla lettera g del comma 1, è indicata la frequentazione di un corso di formazione iniziale e poi la formazione periodica. Se la perdita di questo requisito non comporta la cessazione dell'incarico, ritiene possa dare luogo alla revoca essendo una grave irregolarità specie dopo che il Dm 13 agosto 2014 ha stabilito il numero e le modalità dei corsi di formazione per gli amministratori di condominio. La sentenza del Tribunale di Padova del 24 marzo 2017 lascia, però, perplessi in quanto addirittura decreta la nullità della nomina, con conseguente invalidità degli atti posti in essere dall’amministratore, nel caso di mancata formazione periodica, mentre sembra essere più congrua la revoca quale conseguenza. Bisognerà attendere le sentenze a seguito delle eventuali impugnazioni nel caso specifico, nonché altra giurisprudenza relativa alla stessa fattispecie.

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