Pozzetto esclusivo, la spesa spetta al singolo condomino
La Cassazione, con sentenza 10584/2012, ha sancito il principio secondo cui «in un condominio, la presunzione di comproprietà, prevista dall’articolo 1117, n. 3, del Codice civile anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva». Sulla base del principio appena enunciato, visto che nel caso di specie le acque grigie della cucina del lettore scaricano in un suo «pozzetto singolo (situazione unica)» e che, invece, il suo bagno scarica in un pozzetto condominiale, dovrà farsi carico, ex articolo 1123, comma 1, del Codice civile (e quindi in base ai millesimi di proprietà) delle spese per la pulizia del pozzetto ove scarica il suo bagno. Invece, per quel che riguarda il pozzetto (che parrebbe di sua esclusiva proprietà) ove scarica la cucina, il lettore - in quanto proprietario - dovrà occuparsi dell'eventuale relativa pulizia e/o manutenzione (se necessari).