Condominio

Nomina giudiziaria dell’amministratore, spese a carico di chi la ha richiesta

di Luana Tagliolini

Le spese del procedimento per la nomina giudiziaria dell'amministratore devono rimanere a carico del soggetto che le ha anticipate proponendo il ricorso (Corte di Cassazione, sentenza n. 25336/2018).
La suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione per la violazione dell'artico 91 codice procedura civile (riguardante la condanna alle spese in fase di chiusura del processo), da una condomina avverso al provvedimento del tribunale che aveva ritenuto insussistenti i presupporti per provvedere alle spese sostenute dal condominio per la nomina dell'amministratore giudiziario stante la natura amministrativa dell'instaurato procedimento.
La Cassazione, investita del problema, ha richiamato il principio sancito dalle Sezioni unite con la sentenza n.20957/2004 ed ha stabilito come debba qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione formulato, ai sensi dell'articolo 111 Costituzione, avverso il decreto con il quale la Corte di appello provvede sul reclamo nei confronti del decreto del tribunale in tema di nomina (o revoca) dell'amministratore di condominio ai sensi dell'articolo 1129 codice civile (e dell'articolo 64 disposizioni di attuazione del codice civile che, anche a seguito della riforma di cui alla legge n. 220/2012, riguarda solo la revoca), trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che, pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, non ha carattere decisorio.
Le caratteristiche del procedimento di nomina dell'amministratore di condominio previsto dall'articolo 1129, comma 1, codice civile (cioè di nomina dell'amministratore giudiziario) comportano l'inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 91 e seguenti codice procedura civile, le quali postulano l'identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso, che nella fattispecie non sussiste.
Il provvedimento camerale relativo alla istanza di nomina (o di revoca) dell'amministratore di condominio, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra condomini, <<si risolve in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo privo dell'attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto, essendo finalizzato soltanto alla tutela dell'interesse generale e ad assicurare al condominio l'esistenza dell'organo necessario per l'espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge>>.
Nella fattispecie, quindi, avendo il Tribunale (sez. Volontaria Giurisdizione) legittimamente statuito nel senso del non luogo a provvedere sulle spese all'esito del procedimento di reclamo (dichiarato inammissibile), il proposto ricorso straordinario per cassazione deve essere ritenuto inammissibile (mentre lo sarebbe stato se, al contrario e malgrado le descritte caratteristiche del procedimento in questione, avesse illegittimamente provveduto sulle spese stesse, applicando la disciplina generale del procedimento contenzioso) e le spese del procedimento devono, pertanto, rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate proponendo il ricorso per la nomina dell'amministratore o resistendo a tale iniziativa giudiziaria.

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