Condominio

Il singolo condomino non può querelare al posto dell’amministratore o dell’assemblea

di Giulio Benedetti

L'articolo 1130 del Codice civile prevede che l'amministratore debba eseguire le deliberazioni dell'assemblea condominiale , ivi comprese quelle che prevedano la presentazione di una querela per denunciare reati commessi in danno del condominio. L'art. 1131, comma primo, c.c. afferma che l'amministratore , nei limiti delle attribuzioni dell'art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, ha la rappresentanza dei partecipanti e può stare in giudizio sia contro i condòmini che contro i terzi. Ma se l'assemblea non delibera la presentazione della querela il singolo condòmino, in quanto in parte proprietario delle parti comuni, può presentare la querela in vece dell'amministratore?
La risposta negativa è stata data dal Tribunale di Milano (sent.n. 10343/18) che ha assolto, per difetto di querela, due amministratori condominiali dall'accusa di appropriazione indebita aggravate di somme in danno dei condomini . Nel caso trattato la querela per appropriazione indebita era stata tempestivamente proposta da un solo condòmino che nel giudizio risultò tardiva e proposta da un soggetto non legittimato. Infatti la tardività della querela risultava dalla constatazione che fu presentata quando il condominio aveva deliberato di agire in sede civile nei confronti dei due amministratori. Inoltre il querelante era soltanto uno dei condòmini e non rivestiva la qualifica di amministratore , l'unica che permetta di presentare la querela in nome e per conto del condominio.
Il giudice osservava poi che , a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 36/2018 il condominio , pur essendo stato informato di tale facoltà, non presentava nei termini previsti la querela nei confronti dei due amministratori. La predetta sentenza segue l'insegnamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6197/2011 e n. 2347/2015) per cui il condominio non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti , ma uno strumento di gestione degli interessi comuni dei condomini e pertanto la volontà di presentare querela per un fatto lesivo di questi interessi deve esprimersi tramite lo strumento di gestione collegiale.
Ne consegue che l'amministratore esplica, come mandatario dei condòmini , soltanto le funzioni esecutive , amministrative , di gestione e di tutela dei beni e servizi attribuitigli dalla legge , dal codice civile, dal regolamento condominiale. Lo strumento per l ‘esercizio pieno di tali poteri, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 , comma primo , c.c. è costituito dalla deliberazione assembleare e nella sua esecuzione l'amministratore ha la rappresentanza dei condòmini e può agire in giudizio in nome e per conto del condominio. Anche quando concerna un fatto lesivo del patrimonio condominiale la querela non rientra tra gli atti ordinari di gestione dei beni e di conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Inoltre deve escludersi che in assenza dello specifico mandato, previsto dagli artt. 122 e 336 c.p.p., il diritto di proporre la querela possa proporsi da persona diversa dal suo titolare.
La querela infatti è un presupposto per la validità del promuovimento dell'azione penale , non è un mezzo di cautela processuale o sostanziale, e il relativo diritto compete in via strettamente personale alla persona offesa dal reato. Ne consegue che , p er essere valida, la presentazione di una querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio condominiale richiede uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea dei condòmini.

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