Condominio

Infiltrazioni, il risarcimento si decide a discrezione del giudice

di Valeria Sibilio

Nelle problematiche giudiziarie relative al risarcimento dei danni relativi ad infiltrazioni, il potere di liquidazione, in via equitativa, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a spiegare le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato. Lo ha chiarito la Cassazione nell'ordinanza 24266 del 2018, nella quale ha esaminato un caso in cui la Corte d'Appello di Roma, riformando la pronunzia del Tribunale di primo grado, aveva condannato due attori, ricorrenti in via incidentale, al pagamento, in favore del ricorrente in via principale, del risarcimento danni per infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura, nonché quest'ultimo a rimborsare, ai primi, la maggior somma corrisposta per il rifacimento integrale del terrazzo. In Cassazione, i due attori affidavano il proprio ricorso a tre motivi, ai quali resisteva il ricorrente, precedentemente in via principale, con controricorso sulla base di un unico motivo.
Nel primo motivo, i due attori lamentavano la non idoneità dell'esistenza di vistose macchie d'acqua e umidità quale unica motivazione per la quale la corte di merito sarebbe pervenuta all'accertamento della limitazione d'uso dell'appartamento da parte della controparte.
Nel secondo motivo, chiarivano che, nonostante avessero dimostrato la loro corretta e tempestiva operatività una volta evidenziatosi il problema delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di controparte - stabilendo che quest'ultimo dovesse concorrere al rifacimento del lastrico solare - la Corte di merito avesse erroneamente taciuto con riferimento alla loro eventuale colpevolezza, lasciando del tutto non trattato il tema.
Nel terzo, si dolevano che la corte, in merito alla liquidazione equitativa del danno, avesse presupposto la difficoltà di fornire la prova dell'entità del danno da parte del danneggiato, ben potendo, quest'ultimo, fornirla non avendo potuto abitare in due ambienti del suo appartamento per un determinato periodo.
Il ricorrente in via incidentale si doleva che la corte di merito avesse accollato le spese relative alla manutenzione in parti uguali ai proprietari dei due piani.
I motivi di entrambi i ricorsi sono risultati in parte inammissibili e in parte infondati. I ricorrenti non hanno dedotto in modo chiaro ed intellegibile le censure, non dando, così, modo alla Corte di verificarne il relativo fondamento. In riferimento al terzo motivo del ricorso principale, la valutazione equitativa è subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile certo ed alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà di prova nel suo preciso ammontare, attenendosi alla qualificazione e non all'individuazione del danno. Il danno non può essere, perciò, liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno, ma deve essere congruo, tenendo conto, ai fini risarcitori, di tutti gli aspetti di cui si compendiano sia la categoria generale del danno patrimoniale che quella non patrimoniale. Il potere di liquidare il danno in via equitativa conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce l'espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., e il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza la necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non poter surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore, la mancata individuazione della prova del danno dovendo peraltro intendersi in senso relativo (v. Cass., 24/10/2017, n. 25094). Il giudice è pertanto tenuto a dare conto dell'esercizio dei propri poteri discrezionali, e perché la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, è necessario che spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato. Nel caso in questione, riconoscendo all'appellante la limitazione nell'uso o nel godimento dell'appartamento di sua proprietà, la Corte ha quantificato il risarcimento in euro 300,00 al mese per circa due anni e mezzo dal prodursi dei danni fino alla pronuncia dell'ordinanza con la quale sono stati ordinati dal tribunale i lavori atti ad eliminare le infiltrazioni per un totale di euro 9.000,00.
Con riferimento al ricorso incidentale, il solaio esistente che separa il piano sottostante da quello sovrastante di un edificio appartenente a proprietari diversi deve ritenersi di proprietà comune ai due piani perché ha la funzione di sostegno del piano superiore e di copertura del piano inferiore. Esso costituisce infatti l'inscindibile struttura divisoria tra le due proprietà, con utilità ed uso uguale per entrambe e correlativa inutilità per gli altri condomini. L'art. 1125 c.c prevede che le spese per la manutenzione dei soffitti siano sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento ed a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
La Cassazione ha, perciò, rigettato i ricorsi, principale e incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©