Condominio

Revoca giudiziaria, la nuova nomina non è automatica

di Eugenia Parisi

Chi chiede la revoca dell’amministratore non può pretendere in automatico che il Tribunale provveda anche alla nomina di uno nuovo: spetta all’assemblea nominare l’amministratore in sostituzione di quello revocato giudizialmente. Questo il concetto espresso di recente dal Tribunale di Milano, sezione Volontaria giurisdizione, con decreto 955/2018 , nell’ambito di una procedura di richiesta di revoca giudiziale dell’amministratore (articolo 1129, comma 11 del Codice civile).

Nello specifico, il Tribunale, pur ritenuti meritevoli di accoglimento i motivi per la revoca, ha sottolineato che la domanda di nomina giudiziale di un nuovo amministratore non può invece trovare accoglimento, atteso che per il legislatore essa spetta all’assemblea e, solo ove questa non vi provveda perché non trova un accordo, all’autorità giudiziaria. Ciò, anche per deflazionare le procedure giudiziarie.

Già n precedenza lo stesso Tribunale di Milano, con decreto 3364/2016 , aveva stabilito che la nomina del nuovo amministratore da parte del Collegio fosse l’extrema ratio: «si palesa da disattendersi, al contrario della richiesta di revoca, quella di nomina di un nuovo amministratore avanzata nella presente sede; non è stata infatti data la prova dell’impossibilità dell’assemblea di condominio di provvedere alla nomina del nuovo amministratore di talché il Tribunale non può sostituirsi all’organo assembleare in mancanza della evidente prova della impossibilità del suo funzionamento e della sua inerzia». Sulla stessa linea la Corte d’Appello di Torino (decreto del 5 dicembre 2017).

Quanto al procedimento, va ricordato il provvedimento del 23 luglio 2013 del giudice milanese Giacomo Rota : la nomina giudiziaria dell’amministratore, a differenza della revoca, non deve essere assunta in camera di consiglio, dato che l’articolo 1129 si limita a prevedere che sul ricorso debba provvedere genericamente l’autorità giudiziaria, senza alcuna prescrizione in ordine alla forma o al procedimento; rimanendo, dunque, la nomina soggetta al generale principio della composizione monocratica dell’organo giudicante ai sensi dell’articolo 50 del Codice di procedura civile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©