Condominio

L’impresa non viene pagata: a chi chiedere i soldi?

di Anna Nicola

Ci si chiede se un'impresa che ha eseguito lavori presso il condominio possa iniziare l'esecuzione nei confronti di un singolo condomino. A questa domanda ha risposto la Suprema Corte con la decisione n. 22856/2017, facendo chiarezza su vari argomenti
Nel caso di specie un singolo condomino proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, avverso l'atto di precetto di pagamento della somma di € 15.000,00 a lui intimata dall'impresa sulla base di un'ingiunzione nei confronti del condominio, committente di lavori di ristrutturazione, da cui non aveva ottenuto il pagamento del corrispettivo pattuito.
L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Napoli ed è stata confermata in sede di appello
La Corte di Cassazione, a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dall'Impresa, ha statuito alcuni principi in materia di esecuzione nei confronti di un condomino.
In primis, la Cassazione ha rilevato che <<va certamente escluso che il creditore del condominio, il quale abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo, e che intenda agire nei confronti dei singoli condomini per recuperare il proprio credito, non solo non debba instaurare e coltivare una serie di distinte procedure esecutive contro ciascun singolo condomino per la rispettiva quota di debito, ma sia anche onerato della prova della misura della quota millesimale spettante a ciascuno di tali singoli condomini>>
Il titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio vale anche per promuovere l'esecuzione forzata contro i singoli condomini; ciò comporta per il creditore implica di assolvere al solo onere di provare la legittimazione passiva, nel giudizio esecutivo, dei condomini aggrediti, cioè della loro posizione di condomini del condominio debitore.
I condomini vedono la loro proprietà condominiale rappresentata dalle tabelle millesimali. Per quanto attiene alla singola rispettiva quota millesimale, si ritiene sufficiente una mera allegazione da parte dell'intimante: il condomino cui sia eventualmente richiesto il pagamento di un importo superiore a quello della sua quota può promuovere l'azione di opposizione all'esecuzione, dove dovrà provare l'esatto ammontare della sua quota millesimale.
La richiesta di pagamento dell'obbligazione gravante sul condominio – senza la specificazione della minor quota pretesa dal singolo condomino – non può essere equiparata ad una implicita allegazione, da parte del creditore intimante, di una responsabilità dell'intimato per l'intero ammontare dell'obbligazione del condominio. Se così avvenisse, il precetto sarebbe inefficace per l'importo eccedente la quota millesimale dell'intimato, laddove questi dimostri in concreto la misura della sua quota. Il precetto varrà e conserverà la sua efficacia nei limiti della quota
Il condomino può rivoltarsi contro l'intimazione -tramite precetto- del pagamento del debito condominiale per intero o senza specificazione della sua quota di responsabilità, proponendo il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Con detta opposizione il singolo può:
- allegare di non essere condomino: in tal caso l'onere della prova della sua qualità di condomino è in capo al creditore opponente, effettuando ad esempio una visura presso i registri immobiliari, trattandosi di un fatto costituivo dell'azione stessa, attenendo la legittimazione passiva all'azione esecutiva del condomino così come dell'efficacia del titolo contro l'intimato;
- eccepire di essere condomino per una quota millesimale inferiore a quella allegata dal creditore: in questo caso, come sopra visto, il condomino deve dimostrare la valenza e misura di suoi millesimi, qualificandosi questa eccezione come un fatto modificativo e/o parzialmente estintivo della legittimazione passiva all'azione esecutiva del singolo condomino, oppure di perdita di efficacia del titolo esecutivo nella sua integralità. In difetto, il singolo condomino subirà l'esecuzione per la quota allegata dal creditore e, quando la quota non è stata specificata, per l'intero debito di cui risulti intimato il pagamento.
Ferme restando, ovviamente, le limitazioni previste dall'art. 63 disp. Att. c.p.c., comma 2, in tema di beneficium excussionis.
Così la Cass. 22856/2017: <<Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti:
1) l'obbligazione (contrattuale) del condominio grava pro parte sui singoli condomini, e non in solido per l'intero sugli stessi (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8530 del 27/09/1996, Rv. 499798;01; Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 19/04/2000, Rv. 535867-01; Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008, Rv. 602479 -01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017, Rv. 644621-01);
2) il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'azione esecutiva, contro i singoli condomini (si ritiene in tale ottica inammissibile l'azione di condanna contro il singolo condomino, laddove il creditore già disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20304 del 14/10/2004, Rv. 577708-01);
3) per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente detto titolo (anche in caso di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile in tale ipotesi l'art. 654 c.p.c.) ed il precetto al singolo condomino (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8150 del 29/03/2017, Rv. 643823-01).
Orbene, in tale complessivo quadro interpretativo (cui la Corte intende dare continuità), va certamente escluso che il creditore del condominio, che abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo, e che intenda agire nei confronti dei singoli condomini per recuperare il proprio credito, non solo debba instaurare e coltivare una serie di distinte procedure esecutive contro ciascun singolo condomino per la rispettiva quota di debito (quindi, in talune ipotesi, per importi irrisori), ma sia anche onerato della prova della misura della quota millesimale spettante a ciascuno di tali singoli condomini (onere peraltro di difficile attuazione, specie prima dell'entrata in vigore del nuovo testo della disposizione di cui all'art. 63 disp. att. c.c., successiva ai fatti di causa, che impone all'amministratore di fornire ai creditori “i dati dei condomini morosi”).
L'utilizzabilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio per promuovere l'esecuzione forzata contro i singoli condomini implica di per sè esclusivamente l'onere, per il creditore procedente, di dimostrare la legittimazione passiva, sul piano esecutivo, dei condomini aggrediti, e cioè la loro qualità di condomini.
Per quanto attiene alla misura della rispettiva quota millesimale, deve invece ritenersi sufficiente una mera allegazione da parte dell'intimante: il condomino cui sia eventualmente richiesto il pagamento di un importo eccedente quello della sua quota potrà proporre opposizione all'esecuzione, ma in tale sede sarà suo onere dimostrare l'esatta misura di detta quota:…>>
Applicazione specifica di questi principi si rinviene nella Cassazione 6589/2017.

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