Le spese al proprietario se la compravendita è futura
Nel “patto di compravendita futura” il venditore mantiene la proprietà dell'immobile fino a quando non verrà pagato l'intero prezzo stabilito. Pertanto, il condomino che «si è trasferito in un nuovo alloggio», verosimilmente, allo stato, non risultando proprietario dell'unità immobiliare che ha lasciato non sarà tenuto a corrispondere la «quota spese condominiali relative alla pulizia, luce scala e alla parte fissa del consumo acqua e depurazione», anche se ha «mantenuto le chiavi e la disponibilità della vecchia abitazione». Infatti, prescindendo dai rapporti contrattuali intercorsi (nel patto di compravendita futura) tra “venditore” e “acquirente”, la persona “economicamente” responsabile nei confronti del condominio resta, comunque, sempre il proprietario, perseguibile legalmente in caso di mancato pagamento dell’acquirente “futuro". Per quel che riguarda la “latitanza” del proprietario, si consiglia di approfondire le ricerche relative alla sua residenza e/o domicilio, anche al fine di poter notificare i solleciti di pagamento e, in extrema ratio, il precetto sulle spese condominiali non corrisposte.