Condominio

Piscine condominiali, si apre la stagione

di Anna Nicola

È stata appena installata e resa agibile una piscina condominiale, aperta ai condomini e loro ospiti. Si è a fine anno scolastico quindi gli ospiti minorenni sono estremamente numerosi.
La mancata regolamentazione dell'afflusso, della capienza e della frequenza degli ospiti di alcuni condomini e dei loro figli, comporta una grave limitazione dell'utilizzo del bene condominiale, in questo caso la piscina, da parte di alcuni condomini.
Ci si domanda quale sia il corretto regolamento della piscina in base alle nuove leggi regionali, se esistenti
E' chiaro che le piscine devono essere dotate di un regolamento interno, redatto da chi ha installato il bene o meglio, dal responsabile dell'impianto, che disciplina il rapporto gestore – utenti, rectius frequentatori, soprattutto per quanto concerne gli aspetti igienici (compresa l'educazione sanitaria e l'igiene personale) e comportamentali che servono per permettere di mantenere idonee le condizioni dell'impianto. Il regolamento deve essere esposto in posizione visibile a tutti, quindi in luogo accessibile a tutti, affinchè esso sia conoscibile a ciascun utente. Il suo contenuto deve riportare questi dati minimi essenziali:
– profondità dell'acqua e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
– divieto di effettuare tuffi qualora non vi siano strutture adeguate e personale di soccorso;
– raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
– obbligo di fare la doccia e il pediluvio prima di bagnarsi (il pediluvio può essere evitato qualora la doccia sia prossima alla vasca di piscina),
– collocazione dei più vicini servizi igienici;
– orari di accesso alla piscina e orari di chiusura;
– divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati da persona maggiorenne;
– modalità di segnalazione della presenza e/o assenza del servizio di assistenza bagnanti;
– fruizione della zona adibita a solarium, eventualmente anche adiacente alla piscina, con indicazione del rispetto dell'interdizione nell'utilizzo della piscina medesima in caso di assenza dell'assistente bagnanti;
– orari di accesso prestabiliti relativamente ai quali dovrà essere data informazione ben visibile con affissione di cartelli.
L'amministratore ha compiti specifici nella regolamentazione dell'uso della piscina;
L'Amministratore è il responsabile dell'impianto piscina quando questa fa parte di un Condominio ed è destinata esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo (Condomini) e loro ospiti
L'Amministratore titolare di piscina, ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità della medesima, nomina il responsabile ovvero dichiara formalmente di assumerne le funzioni. In assenza di dichiarazione l'amministratore rimane sempre il responsabile, essendo il mandatario dei condomini nella geastione dei beni comuni. Egli assicura: il corretto funzionamento della struttura per gli aspetti gestionali, tecnologici ed organizzativi, il rispetto dei requisiti igienico ambientali, la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo, l'esecuzione delle pulizie e della disinfezione. E' tenuto inoltre ad individuare, ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità dell'impianto, le figure di assistente bagnanti (abilitato al salvataggio e primo soccorso) che vigili sulle attività in vasca e spazi perimetrali di essa durante l'orario di funzionamento, addetto agli impianti tecnologici (in possesso di competenza tecnica specifica) che gestisce gli impianti assicurando il rispetto dei requisiti igienico ambientali (sono consentiti incarichi a ditte esterne) deve altresì esporre e far conoscere agli utenti il regolamento interno che disciplina il rapporto gestore/utente per gli aspetti igienico-sanitari
Le responsabilità penali sono personali e non delegabili mentre si ha responsabilità extracontrattuale in capo al condominio per quanto concerne l'ambito civile. In prima battuta è responsabile il condominio ex art. 2051 c.c. trattandosi di bene in custodia. Se si giunge a avere anche la responsabilità penale; questa potrà essere in capo all'amministratore del condominio

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