Condominio

Condutture gas e acqua, ammodernamento senza permessi dagli altri condòmini

di Edoardo Valentino

Il Tribunale di Ferrara ha pronunciato il 23 marzo 2018 la sentenza numero 367 con la quale sottolinea alcuni importanti principi in materia di diritto condominiale e in particolare fa chiarezza sulla distinzione tra innovazioni e modifiche.
Il caso deciso da Tribunale vede opposti due comproprietari di un terreno: l'attrice lamentava come il convenuto comproprietario le impedisse di accedere al fondo mediante l'abbandono di materiale da lavoro posto in modo da impedire l'accesso alla stessa.
L'attrice, quindi, domandava con l'atto di citazione che il giudice condannasse il convenuto alla liberazione del fondo dai beni che lo occupavano e la possibilità, osteggiata dalla controparte di effettuare dei lavori di scavo per interrare la conduttura idrica e ammodernare quella preesistente del gas.
La consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio chiariva da un lato come il terreno fosse ormai stato liberato dal convenuto di tutti i beni posti per intralciare l'accesso all'attrice e che quindi nessun intervento fosse in tal senso necessario.
Veniva, però, rilevato come effettivamente il convenuto avesse più volte fisicamente impedito di realizzare i lavori relativi alle condutture dell'acqua e del gas.
Si interrogava quindi il decidente, dal punto di vista giuridico, come fossero interpretabili i lavori che l'attrice intendeva svolgere.
La discriminante era infatti che in caso questi fossero stati considerati come innovazioni l'attrice avrebbe necessitato l'assenso del comproprietario (il quale, chiaramente, non lo avrebbe mai prestato).
Qualora si fosse trattato, invece, di mere modifiche di parti comuni, l'attrice non avrebbe avuto necessità di alcun assenso dalla controparte.
Specificava il giudice sul punto che “a differenza delle innovazioni – configurate dalle nuove opere, le quali immutano la consistenza (materiale) o alterano la destinazione (funzionale) delle parti comuni – le modifiche alle parti comuni, contemplate dall'art. 1102 cod. civ., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese al fine di conseguire un uso più intenso della cosa comune, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso”.
L'articolo 1102 comma I del Codice Civile afferma infatti in materia di modifiche che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Nel caso in questione il giudice rilevava come le opere che l'attrice intendeva effettuare erano chiaramente modifiche e non innovazioni.
La posa di condutture nel sottosuolo, infatti, comporta un uso legittimo della cosa comune il quale non necessita di autorizzazione da parte del comproprietario.
Tale principio, come richiamato dal decidente, veniva altresì espresso dalla Cassazione, che affermava che “il comproprietario di un cortile può porre nel sottosuolo tubature per lo scarico fognario e l'allacciamento del gas a vantaggio della propria unità immobiliare, trattandosi di un uso conforme all'art. 1102 c.c., in quanto non limita né condizione l'analogo uso degli altri comunisti” (Cassazione numero 18661 del 22 settembre 2015).
Tali opere, infatti, non incidono sulla consistenza materiale del bene o sulla sua destinazione e sono destinate, una volta effettuate, ad essere interrate, con conseguente ripristino del terreno nello stato previgente.
Alla luce di tale circostanza il giudice accoglieva la domanda attorea consentendo alla proprietaria di utilizzare l'area comune realizzando le opere necessitate per l'ammodernamento della conduttura del gas e la posa della tubatura dell'acqua.

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