Condominio

No alla casa per anziani in edificio condominiale

di Alessandro Colombo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11609 depositata il 14 maggio 2018, relatore Antonio Scarpa , conferma la decisione del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, condivisa dalla Corte d'Appello di Catania, che aveva accolto la domanda di un Condominio volta alla cessazione dell'attività di comunità alloggio per anziani, esercitata in alcune unità immobiliari dell'edificio.
Le statuizioni di merito avevano ritenuto tale destinazione dei locali di proprietà esclusiva contrastante con il regolamento condominiale, che conteneva sia l'obbligo esplicito di “destinare gli appartamenti ad uso di civile abitazione o di studi o uffici professionali privati” sia il “divieto di adibire gli stessi a stanze ammobiliate d'affitto, pensioni e locande”.
La violazione del limite regolamentare doveva quindi ritenersi sussistente, ad avviso dei giudici siciliani, trattandosi di “struttura ricettiva socio assistenziale qualificabile come di tipo residenziale (e non di civile abitazione), ovvero di un «pensionato»”.
La motivazione regge al vaglio del Supremo Collegio, che, rigettando per manifesta infondatezza il ricorso proposto dal titolare della cooperativa, avalla l'interpretazione della specifica clausola del regolamento di condominio “come intesa a consentire le sole abitazioni private, e non anche l'uso ad abitazioni collettive di carattere stabile, ivi comprese le residenze assistenziali rivolte agli anziani, in forma di case di riposo, case famiglia o anche comunità alloggio”.
Ad avviso dei giudici di legittimità, non conduce a diverse considerazioni neppure il dato che, in relazione alla normativa locale, le comunità alloggio per anziani dovessero possedere i requisiti edilizi previsti proprio per gli alloggi destinati a civile abitazione, destinazione consentita dal regolamento, non contrastando tale assunto “con la diversa considerazione che le medesime comunità alloggio si connotano come strutture a ciclo residenziale, le quali prestano servizi socioassistenziali ed erogano prestazioni di carattere alberghiero”.
Quindi, la comunità di alloggio per anziani deve essere chiusa perché incompatibile con il divieto contenuto nel regolamento condominiale.

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