Condominio

Videosorveglianza con danno

di Rosario Dolce

Puntare le telecamere sull’immobile del vicino può costare caro. Il Tribunale di Catania, con la sentenza del 31 gennaio 2018 ha condannato un temerario condòmino a risarcire la somma di 2mila euro al suo vicino per rifonderlo del danno non patrimoniale subito per l’intrusione.

L’accusa penale e la richiesta di danno “morale” era partita dal condomino, che aveva prodotto un dvd con le riprese audiovisive a scopo di sorveglianza effettuate dal vicino all’interno di parti private di pertinenza dell’immobile di sua proprietà. Il giudice etneo ha subito escluso che la fattispecie in disamina possa integrare il reato di «interferenze illecite nella vita privata» (articolo 615 bis del Codice penale), in quanto«gli spazi di pertinenza della abitazione di taluno ma di fatto non protetti dalla vista degli estranei (...) sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico».

Ma sulla questione dell’illecito civile la conclusione è opposta. La possibilità di riprendere l’ingresso e le finestre del bagno e della cucina di proprietà del condòmino danneggiato è stata ritenuta in palese contrasto con la disciplina dettata dalla delibera del Garante della Privacy dell’8 aprile 2010, dove sancisce (al punto 6.2.5) che, ove singolo condomino installi impianto di videosorveglianza a tutela della sua proprietà esclusiva, «l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (...) escludendosi ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relative ad aree comuni (...) o antistanti l’abitazione di altri condòmini». Il Tribunale ha ritenuto illegittima l’installazione di un impianto di videosorveglianza che filmava le pertinenze altrui anche sotto gli aspetti della proporzionalità e della ragionevolezza (il “balancing”).

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