L'esperto rispondeCondominio

Corridoio delle cantine: spese tra tutti i condòmini

Matteo Rezzonico

La domanda

Vorrei sapere come procedere alla ripartizione delle spese di rifacimento dell’intonaco del corridoio seminterrato di un condominio di sette piani, delle pareti interne dei ripostigli affaccianti sul medesimo e per la sostituzione delle relative porte, considerato che il regolamento condominiale non interviene nello specifico.Ci sono infatti alunce "criticità": i ripostigli, disposti ai lati del corridoio (e che in certi casi ospitano la condotta fognaria), sono di proprietà di alcuni condomini; al soffitto del corridoio sono appese le tubazioni dell’acqua potabile; nella pavimentazione del corridoio sono installati i tombini per la raccolta dell’acqua di risalita dal mare, in quanto il condominio è soggetto alle mareggiate, e due pozzetti muniti di pompa di aspirazione (recente intervento pagato da tutti i condòmini); il corridoio, con accesso dall'ingresso principale e con due uscite laterali, permette a tutti i condòmini di immettersi sui vicoli che portano alla spiaggia.

Il rifacimento delle pareti interne dei singoli ripostigli di proprietà esclusiva, (compresa la sostituzione delle porte) è a carico dei rispettivi condòmini proprietari.Per quanto attiene invece al corridoio di passaggio e di accesso alle cantine, le spese devono ritenersi comuni a tutti i condòmini, tenuto conto che:- i corridoi sono parti comuni a norma dell’articolo 1117 del Codice civile (si veda, per tutte, la Cassazione 11 giugno 2015, numero 12157);- nel caso del lettore, il corridoio ha accesso dall’ingresso principale del condominio e serve a immettersi nei “vicoli” che portano alla spiaggia, con conseguente utilizzo (quantomeno potenziale) da parte di tutti i condòmini.In tale contesto, si ritiene che la ripartizione debba essere effettuata a norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile per millesimi di proprietà. La disposizione prevede infatti che «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione».

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