Condominio

Regole di comunione, uso limitato

di Cesare Trapuzzano

Con la sentenza 29747 del 12 dicembre 2017 la seconda Sezione civile della Cassazione (estensore Antonio Scarpa) , ha valorizzato gli aspetti specifici della comunioni ordinarie non applicabili al condominio. Queste le peculiarità della comunione ordinaria:

l'amministrazione spetta a tutti i comunisti, salvo che non vi sia delega a un amministratore, che può rappresentare i comunisti in giudizio sole ove tale autonoma legittimazione processuale sia conferita nella delega;

l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei comunisti, dell'elenco delle materie da trattare può essere anche sintetica, purché chiara;

l'assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione, purché idonea allo scopo, senza particolari formalità, purché sia preventivamente conoscibile l'ordine del giorno;

non è necessaria la costituzione formale dell'assemblea, ma semplicemente la decisione a maggioranza dei partecipanti; quindi è regolarmente costituita e capace di deliberare la riunione dei comunisti con la presenza dell'amministratore;

i partecipanti possono farsi rappresentare nelle deliberazioni, secondo le regole del mandato, da un altro comunista o da terzi;

l’annullabilità in sede giudiziale di una deliberazione della maggioranza per ragioni di merito, attinenti all'opportunità ed alla convenienza della scelta gestoria della cosa comune, è possibile solo nel caso di decisione viziata che arrechi un grave pregiudizio per la cosa comune;

quando lo stato della cosa comune non consenta il godimento diretto e congiunto a tutti i partecipanti, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta o mediante uso turnario;

se non sia possibile l’uso turnario o diretto “pro quota”, l'uso indiretto della cosa comune (come con una locazione) può essere deciso da una deliberazione a maggioranza o, in mancanza, dal giudice;

il rendiconto approvato a maggioranza non può essere impugnato dai dissenzienti per ragioni legate al merito delle singole scelte gestorie;

la delibera di approvazione del rendiconto è valida qualora siano rese intellegibili ai comunisti le voci di entrata e di spesa, senza che siano trascritte nel verbale o siano oggetto di analitico dibattito: rientra nei poteri della maggioranza la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione.

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