Sottotetto comune venduto all’unanimità
Senza entrare nel merito di eventuali vincoli di carattere pubblicistico, in termini di diritto privato, l’articolo 1108, comma terzo, del Codice civile, dispone che «è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni». E dunque, per la vendita del sottotetto comune, è necessario il consenso (più correttamente, la sottoscrizione) di tutti i partecipanti al condominio. In questo senso, si veda, per tutte, la pronuncia della Cassazione 16 gennaio 2014, n. 821 - dettata in tema di transazione – in cui la Suprema corte ha incidentalmente ribadito il principio per il quale «ai sensi dell’art. 1108 c.c., comma 3, (applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ.), è richiesto il consenso di tutti i comunisti – e, quindi, della totalità dei condòmini – per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali, o per le locazioni ultraventennali».Si tratta poi di stabilire se il sottotetto sia di proprietà di tutti i condòmini (proprietari dei due edifici) o solo dei condòmini dell’edificio di cui fa parte: ma sul punto occorrerebbe una vera e propria consulenza e l’esame degli atti di acquisto.