Condominio

Rendiconti non veritieri: che succede quando vengono approvati

di Anna Nicola

L'approvazione dei rendiconti di gestione da parte dell'assemblea di condominio rappresenta, senza alcun dubbio, il momento della verità e la possibilità di confrontare dettagliatamente le singole voci di spesa è il momento per valutare la corretta gestione dell'ente.
Il rendiconto deve essere formato dall'amministratore e entro 180 giorni il medesimo amministratore deve convocare l'assemblea per la sua approvazione
Ci si chiede cosa possa succedere se il rendiconto contiene voci non corrette portando a concludere per una errata rappresentazione della realtà i singoli condomini
Da ciò l'ulteriore domanda: in tal caso la delibera che approva il bilancio deve essere considerata nulla oppure no?
Alcuni condomini, dopo essere stati regolarmente convocati, decidono di non partecipare all'assemblea e di manifestare il proprio dissenso in ordine alla gestione condominiale dell'amministratore contestando a quest'ultimo la non corretta approvazione dei rendiconti e la violazione, nella loro redazione, dei principi e dei criteri previsti dalla legge e dal regolamento di condominio.
Pertanto dopo l'approvazione dei rendiconti, detti condomini impugnano la relativa delibera assembleare contestando la nullità della stessa per:
•La mancata regolare costituzione dell'assemblea, in quanto non è stato indicando in verbale chi fossero i condomini deleganti;
•che in merito ai bilanci di cui si chiedeva l'approvazione: un bilancio consuntivo non era stato allegato alla convocazione dell'assemblea mentre l'altro presentava una serie di errori ed omissioni;
•che l'amministratore non aveva curato la pratica per il recupero dell'Irpef del 36%.
Il Tribunale di Bari ha accolto la richiesta di annullamento della delibera assembleare formulata dai condomini, viste le eccezioni tecniche evidenziate dai condomini nell'impugnazione della delibera assembleare. Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio che ha riscontrato una serie di irregolarità, dando quindi ragione ai condomini attori.
In particolare, nel corso della consulenza si era riscontrato che nel bilancio consuntivo non erano state messe le spese non pagate: tale omissione, dal punto di vista contabile, riportava una quadro incompleto della situazione del condominio nel periodo di riferimento.
Per quanto concerne, invece, l'altro bilancio consuntivo approvato sempre dalla delibera oggetto di impugnazione si rilevava una discrepanza: il debito che nei confronti dell'Acquedotto pugliese risultava da un lato, nello stato patrimoniale del 2017, per oltre tredicimila euro, ma da una lettura più attenta di altri dati non correttamente indicati veniva riscontrato per l'importo poco più di settemila euro.
Dal medesimo bilancio, inoltre, non risultavano altre spese, seppur affrontate dal condominio nè risultavano in alcun modo nel bilancio fra le uscite.
<<la delibera dell'assemblea dei condomini di approvazione del bilancio (consuntivo e/o preventivo), pur senza essere tenuta ad osservare, nella redazione della contabilità, forme rigorose analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, deve comunque rispettare, ai fini della sua legittimità e quindi della sua validità, i principi di chiarezza ed intellegibilità in ordine alle voci di entrata e di spesa, di talché tale delibera è illegittima, ove tali principi non vengano osservati>> (Cass., 25.5.1984 n. 3231; Cass. 6.2.1984 n. 896)
In ragione di questo principio il caso di specie è stato risolto affermando che per la corretta formazione della volontà assembleare è indispensabile che i condomini siano posti nella condizione di esprimere consapevolmente e con cognizione di causa la propria volontà.(Tribunale di Bari, III sez. civ., 24.7.2017, n. 4164)
La decisione pertanto, viste le variate irregolarità ed omissioni nella redazione del bilancio condominiale, ha accolto il ricorso dei condomini volutamente assenti dall'assemblea che ha approvato i bilanci consuntivi in questione, annullando la relativa delibera di approvazione degli stessi.

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