Condominio

Se la mediazione è chiesta in ritardo scatta subito il decreto ingiuntivo

di Luana Tagliolini

Il deposito tardivo dell'istanza di mediazione comporta la dichiarazione di improcedibilità della opposizione con conseguente definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Vasto ha dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (e definitivamente esecutivo, il decreto ingiuntivo) esperita dal cliente di una banca - con la quale era intercorso un rapporto di conto corrente e di finanziamento - e rispetto al quale si era sensibilmente indebitato (sentenza del 27 settembre 2017).
Nel corso del giudizio di opposizione, prima di avviare la causa alla fase decisoria, il giudice con ordinanza, aveva disposto l'esperimento della procedura di mediazione per la ricerca di una soluzione amichevole della lite.
La procedura non sortiva esito positivo in quanto la parte invitata (la banca) si era rifiutata di prestare il consenso alla prosecuzione del procedimento.
Proseguita la causa, la parte convenuta (istituto di credito) formulava eccezione di improcedibilità della opposizione sull'assunto che la domanda di mediazione era stata presentata tardivamente, ovvero oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice.
Il Tribunale ha dovuto preliminarmente affrontare il problema della natura perentoria o ordinatoria del termine di quindi giorni assegnati dal giudice per esperire il tentativo di mediazione (D. Lgs n. 28/2010, articolo 5) e, quindi, accertare se il tardivo esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opponente onerato poteva essere equiparato all'omesso esperimento così da farne scaturire le medesime conseguenze sul piano della improcedibilità della opposizione e della definitivà del decreto ingiuntivo.
Tribunale non condividendo la natura perentoria (pur non sussistendo alcuna previsione legale in tal senso) ma bensì riconoscendo la natura ordinatoria del termine, ha precisato che la parte a carico della quale è stato posto l'onere di instaurare il procedimento di mediazione può ottenere dal giudice una proroga del temine sempreché depositi tempestivamente l'istanza prima della scadenza del termine stesso.
Diversamente la tardiva proposizione della domanda di mediazione viene ad essere equiparata alla sua totale omissione con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale.
L'onerato, quindi, può ben decidere, a suo rischio, di avanzare la domanda di mediazione delegata oltre il temine ordinatorio assegnato dal giudice senza incorrere in dichiarazioni di improcedibilità purché il procedimento di mediazione si concluda entro tre mesi (che decorrono dalla scadenza del termine fissato dal giudice) e comunque prima della celebrazione della udienza di rinvio.
Qualora infatti quest'ultima sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (tre mesi) senza che il procedimento di mediazione sia stato iniziato o comunque si sia concluso per colpevole inerzia della parte onerata che ha ritardato nella presentazione della istanza , la domanda giudiziale sarà dichiarata improcedibile.
Per i suddetti motivi, nella fattispecie posta al suo esame, ha dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo e definitivamente esecutivo il decreto stesso (l'ordinanza del giudice di rinvio alla mediazione era stata emessa il 13 luglio 2016 e notificata il 1 agosto; l'istanza di mediazione era stata presentata il 13 dicembre 2016 - ben oltre i 15 giorni e circa quattro mesi dopo la data di scadenza del termine dei tre mesi - ; l'incontro di mediazione era stata fissata per il 1 marzo 2017; l'udienza di rinvio era fissata per il 19 dicembre 2016;).

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